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La Cessione Del Quinto dello stipendio o pensione

La cessione del quinto dello stipendio o pensione è una forma di credito ai consumatorinon riservata in modo specifico all’acquisto di determinati beni o servizi.

Si tratta di un prestito non finalizzato: significa che non c’è un fine prestabilito dalla legge per l’utilizzo delle somme che, pertanto, possono essere utilizzate per qualsiasi scopo dal richiedente.

Tale forma di finanziamento è diventata sempre più richiesta dai lavoratori e dai pensionati. Infatti, a differenza dei prestiti personali, i finanziamenti contro cessione del quinto sono fortemente aumentati negli ultimi anni.

Il suo successo è dovuto alla facilità e speditezza di erogazione del credito, nonché alla circostanza che questa forma di prestito può essere richiesta anche da chi è segnalato come cattivo pagatore o da chi ha già altri prestiti in corso.

Chi può richiedere un prestito contro la cessione del quinto?

Possono accedere alla cessione tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, pubblici o privati, che risiedono in Italia e che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Possono altresì beneficiare del finanziamento i dipendenti a tempo determinato, purché la durata del contratto corrisponda alla durata della cessione del quinto.

Oltre ai lavoratori, anche i pensionati possono richiedere la cessione del quinto della pensione, ma non devono superare gli 85 anni d’età alla scadenza del prestito.

Qual è la modalità di rimborso del prestito?

La cessione del quinto si contraddistingue per una specifica peculiarità: con questa forma di prestito il debitore si obbliga al rimborso del finanziamento attraverso la cessione volontaria di una quota, non superiore al quinto, del proprio stipendio o pensione netti mensili.

È possibile estinguere anticipatamente il finanziamento? E quali sono i miei diritti?

Certo che sì!

In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto di stipendio o della pensione, il cliente ha diritto ad ottenere la parziale restituzione dei costi relativi ai servizi destinati a maturare sino al pagamento dell’ultima rata (i c.d. costi recurring), si tratta cioè di costi che non devono più essere corrisposti al momento dell’estinzione anticipata.

Al contrario, gli oneri che si riferiscono ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (i c.d. costi up front) non sono rimborsabili, proprio perché vanno a remunerare attività che si collocano nella fase precedente la stipulazione del contratto.

Cerchiamo di capire meglio:

I costi up front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari e prodromici alla concessione del finanziamento (es. le spese di gestione della pratica o le spese di istruttoria ecc.).

I costi recurring (come ad esempio le polizze vita) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito. Non si tratta di spese che si esauriscono nella fase iniziale, ma al contrario devono essere “spalmate” per tutta la durata del contratto.

In definitiva, il contraente ha diritto soltanto al rimborso di una parte dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano attività che non si esauriscono nella fase che precede la conclusione del contratto. Perché solo di una parte di questi costi? Perché le spese che gli devono essere rimborsate sono quelle che si riferiscono al periodo successivo all’estinzione del finanziamento e di cui non ha usufruito.

Il criterio di calcolo previsto per stabilire la somma che deve essere restituita al cliente è quello del pro rata temporis, ma le parti possono anche concordare una diversa modalità.

Devono invece essere considerate nulle, per violazione di norma imperativa, le clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi previsti nel contratto in caso di estinzione anticipata dello stesso.

Posso procedere all’estinzione anticipata tramite un nuovo finanziamento contro cessione del quinto?

Sì, ma attenzione: l’art. 39 DPR 180/1950 vieta di contrarre un nuovo finanziamento prima che siano trascorsi almeno due o quattro anni dall’inizio della cessione stipulata, rispettivamente, per un quinquennio o un decennio.

In altre parole, se il cliente stipula un contratto di cessione del quinto di durata quinquiennale, ben potrà estinguere questo primo finanziamento mediante una nuova cessione (magari perché ha bisogno di liquidità) ma solo dopo che siano trascorsi due anni dalla conclusione del primo contratto. In caso invece di prestito di durata decennale, sarà possibile ricorrere ad una nuova cessione solo una volta che siano trascorsi quattro anni.

Circa le conseguenze giuridiche previste in caso di violazione dell’art. 39, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia (decisione n. 5762 del 17 giugno 2016) ha stabilito che simile comportamento tenuto dall’intermediario finanziario integri un illecito che legittima la pretesa risarcitoria del beneficiario del finanziamento.

Alla luce di quanto suesposto, è possibile riconoscere due obblighi principali che gravano sul finanziatore in caso di estinzione anticipata: quello di restituire le commissioni recurring e quello di non concedere un nuovo finanziamento prima dello scadere dei termini di legge.

Lo Studio Legale Vizzone ha maturato una vasta esperienza in materia di diritto bancario e si mette a disposizione dei cittadini fornendo il suo aiuto e la sua competenza per il recupero delle spese che non sono state restituite al cliente al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 06.50931195