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Rimborso e risarcimento in caso di ritardo o di cancellazione del volo

Quando il volo è in ritardo o è stato cancellato, il passeggerò può richiedere il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto del biglietto, unitamente al risarcimento del danno.

Il Regolamento europeo n. 261/2004, entrato in vigore il 17 febbraio 2005, e la Convenzione di Montreal del 1999 individuano una serie di tutele del passeggero in caso di disservizi della compagnia aerea, come il negato imbarco a causa dell’eccessivo numero di prenotazioni (c.d. overbooking), la cancellazione o il ritardo del volo, ecc.

Tuttavia, ancora oggi sono davvero pochi i passeggeri che agiscono per far valere i propri diritti nei confronti delle compagnie aeree a causa dell’errata convinzione di non aver diritto ad alcun rimborso o risarcimento, oppure a causa della mancata informazione circa l’iter burocratico che il passeggero è tenuto a seguire.

In primo luogo, con riferimento al Regolamento europeo n. 261, è bene evidenziale che esso si applica:

  • A tutti i voli di linea che partono da un aeroporto situato all’interno dell’Ue, a prescindere che la compagnia sia originaria di uno Stato comunitario o meno;
  • A tutti i voli di linea che partono da un Paese non comunitario verso un Paese comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria.

Il Regolamento prevede che in caso di ritardo superiore alle tre ore rispetto all’orario programmato, il passeggero ha diritto di richiedere, oltre al rimborso del costo del biglietto, anche una compensazione pecuniaria, il cui valore varia da € 250 a € 600, fatta salva la possibilità di provare il maggior danno.

L’ammontare della compensazione pecuniaria è forfettaria e tiene conto del disagio fisico e psicologico sofferto dal cliente e spetta in automatico. In altri termini, è sufficiente che il passeggero esibisca il suo titolo di viaggio, senza dover dare prova anche degli ulteriori disagi subiti.

A ciò si aggiunga anche il diritto all’assistenza spettante al passeggero, questo viene riconosciuto in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa e concerne: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, adeguata sistemazione in un albergo in caso siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, nonché due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o e-mail.

La compagnia aerea sarà sempre tenuta a risarcire il danno patito dal cliente, salvo che non provi che questo sia una conseguenza di un evento ad essa non imputabile. Dunque l’impresa di trasporto aereo non sarà tenuta a corrispondere alcunché laddove dimostri di non essere la diretta responsabile del ritardo.

Nel caso invece di ritardi inferiori alle tre ore si applica la Convenzione di Montreal del 1999. Questa, a differenza del Regolamento n. 261, non prevede alcuna forma di risarcimento automatico, dovuto per il solo fatto di aver subito il ritardo. Ne discende che in caso di ritardo inferiore alle tre ore, il passeggerò sarà tenuto a provare l’entità del pregiudizio subito ed il relativo importo.

Infine, in caso di volo cancellato, i passeggeri possono scegliere se richiedere il rimborso del costo del biglietto o se accettare la proposta della compagnia aerea per un volo alternativo, oltre al diritto di ricevere l’adeguata assistenza e a richiedere un risarcimento.

I criteri di determinazione del risarcimento sono gli stessi previsti per le ipotesi di ritardo del volo.

La compagnia non sarà tenuta ad elargire alcunché in favore del cliente quando:

  • è stata data tempestiva informazione della cancellazione del volo (almeno due settimane prima);
  • nel periodo compreso tra le due settimane e sette giorni prima del volo è stato offerto un volo alternativo al passeggero con condizioni simili (con partenza non più di due ore prima e con arrivo non più di quattro ore dopo rispetto all’orario originario);
  • sette giorni prima della partenza è stato offerto al passeggero un diverso volo sempre a condizioni simili (con partenza non più di un’ora prima e con arrivo non più di due ore dopo).

Lo Studio Legale Vizzone si rende disponibile a fornire una consulenza legale in merito alla procedura che deve essere osservata al fine di ottenere il risarcimento del danno dovuto da ritardo o da cancellazione del volo.

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 06.50931195