fbpx

Separazione e divorzio: ultime novità

“Come porre termine, come chiudere: è su questo e non certo su come iniziare o aprire qualcosa, che chi vive la vita liquido moderna ha urgente bisogno di istruzioni”.

Questo è ciò che scrive Zygmunt Bauman nelle prime pagine della sua opera “Vita liquida”, intendendo così fare riferimento ad una vita incapace di conservare la propria forma e di mantenere la stessa rotta per lungo tempo. Insomma, l’unica costante nella società moderna sembra essere proprio il cambiamento e quest’ultimo riguarda tutti gli aspetti della vita di ciascuno di noi, soprattutto quelli inerenti alla sfera sentimentale.

Sempre più spesso si sente parlare di coppie in crisi, coppie che smettono di amarsi e di coppie che decidono di lasciarsi, intraprendendo così un percorso non sempre facile e lineare.

Iniziamo subito col dire che nel linguaggio comune si tende ad utilizzare frequentemente i termini “separazione” e “divorzio” come sinonimi, in realtà non è così e le differenze che intercorrono tra i due istituti sono molto importanti.

Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al loro rapporto matrimoniale, ma ne sospendono solo gli effetti in attesa di una riconciliazione oppure del divorzio. Di conseguenza, a seguito della separazione vengono a cessare solo alcuni degli oneri coniugali, come ad esempio la convivenza o la fedeltà, ma ne restano in piedi altri, come il dovere di assistenza materiale. Diversa dalla separazione legale è la separazione di fatto, che consiste nell’interruzione effettiva della vita matrimoniale, spesso tramite l’allontanamento di uno dei due coniugi dalla casa familiare, ma questa non ha alcun valore dal punto di vista legale.

La separazione può essere consensuale, per cui quando i coniugi sono d’accordo nel volersi separare e non vi sono motivi di conflitto tra i due, questi sono liberi di trovare un accordo bonario e di scegliere personalmente come regolamentare il periodo di separazione (es. stabilendo se e a chi spetta corrispondere all’altro l’assegno di mantenimento ed il suo ammontare); oppure, quando l’accordo tra i coniugi manca, la separazione è giudiziale.

Con il divorzio invece si scioglie definitivamente ogni legame tra marito e moglie e vengono a cessare definitivamente gli effetti civili del matrimonio.

Quali sono le ultime novità procedurali più importanti?

Accanto alle ordinarie procedure di separazione consensuale o giudiziale e di divorzio, il d.l. n. 132/2014 ha introdotto due nuovi strumenti che hanno mutato e semplificato l’iter per mettere fine al matrimonio tra due persone o modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate da un altro giudice: la separazione o il divorzio con negoziazione assistita, oppure la separazione o il divorzio in comune.

Con riferimento alla prima delle due procedure, l’art. 6 del d.l. n. 132/2014 riconosce ai coniugi la possibilità di concludere una convenzione di negoziazione assistita al fine di raggiungere una soluzione di comune accordo tra le parti per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio stabilite da un precedente giudice.

La negoziazione assistita si articola in due fasi: la convenzione e l’accordo.

La convenzione di negoziazione assistita è un impegno delle parti a cooperare in buona fede e lealtà. Questa deve essere redatta in forma scritta e deve contenere l’indicazione dell’oggetto della lite, del termine massimo entro cui l’accordo dovrà essere firmato e deve essere infine conclusa con l’assistenza di un legale.

Per quando riguarda l’accordo, invece, il suo contenuto cambia in assenza o in presenza di figli.

In assenza di figli gli avvocati dovranno concludere l’accordo dichiarando che questo non viola diritti indisponibili e non è contrario all’ordine pubblico, per poi inviarlo entro i successivi dieci giorni dalla firma al pm per il nullaosta.

Al contrario, in presenza di figli l’accordo dovrà necessariamente riportare le informazioni relative al mantenimento e all’affidamento dei figli, con esplicita previsione dei tempi di frequentazione con ciascun genitore. Anche in questo caso gli avvocati saranno tenuti a concludere l’accordo dichiarando che questo non viola i diritti indisponibili e non è contrario all’ordine pubblico, nonché ad inviarlo entro i successivi dieci giorni al pm per l’autorizzazione.

A questo punto, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione del pm, l’accordo che le parti hanno raggiungo produrrà gli stessi effetti di una sentenza giudiziale.

La seconda procedura è invece prevista all’art. 12 del d.l. 132/2014, a mente del quale i coniugi possono recarsi direttamente dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza, anche senza l’assistenza di un legale, e concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già decise da un altro giudice.

Anche in questo caso, l’accordo raggiunto tra le parti produrrà gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali.

Attenzione però, separazione e divorzio in Comune possono esserci solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, oppure economicamente non autosufficienti, e l’accordo tra i coniugi non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Quali sono i tempi?

In passato per ottenere il divorzio era necessario attendere tre anni dalla separazione dei coniugi.

La legge n. 55 del 2015, cd. legge di divorzio breve, per divorziare è necessario aspettare sei mesi o un anno, a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale. Sempre di sei mesi è il termine in caso di separazione conclusasi a seguito della procedura di negoziazione assistita (art. 6 d.l. n. 132/2014) o presentandosi direttamente dinanzi all’ufficiale di stato civile (art. 12 d.l. 132/2014).

Con queste poche righe si è voluto ricostruire e fornire al lettore una panoramica generale sulle ultime novità che hanno riguardato un tema così importante e delicato come la separazione e il divorzio. La crisi di coppia e il conseguente scioglimento del vincolo coniugale porta con sé diversi effetti rilevanti sia di natura patrimoniale che personale nella vita dei soggetti interessati.

“Il cuore umano è indistruttibile. Tu immagini soltanto che sia spezzato. In realtà è lo spirito che subisce il vero colpo. Ma anche lo spirito è forte, e se lo desideri, si può sempre riprendere.”
(Henry Miller)

Roma, 23.03.2019

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 06.50931195