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Affrancazione

L’affrancazione è un diritto potestativo che consiste nell’acquisto della proprietà o nel riscatto di un diritto mediante il pagamento di una somma di denaro.

Reso applicabile anche in materia di edilizia convenzionata, l. n. 167/62, con il termine affrancazione vuole intendersi la rimozione di un vincolo relativo al prezzo massimo di locazione o cessione di un immobile realizzato nei Piani di Zona, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da parte del proprietario dell’immobile, a favore dell’Amministrazione Comunale.

In altri termini, se sei stato il primo ad acquistare un appartamento inserito in un piano di zona, molto probabilmente avrai anche usufruito di agevolazioni di natura economica, come particolari tipi di sconti sul prezzo di acquisto rispetto a quello di mercato e/o mutui a tassi agevolati. I costi legati a tali agevolazioni sono stati, a suo tempo, sostenuti dal Comune o dalla Regione, sia sottoforma di contributo diretto, che come sconto al costruttore di parte dei costi di urbanizzazione e concessione.

Cosa succederebbe però se ora ti trovassi nella condizione di dover vendere l’immobile acquistato in questo modo?

In primo luogo, è bene evidenziare che una casa comprata in regime di edilizia agevolata lo è per sempre!

In poche parole il beneficio iniziale (lo sconto sul prezzo di acquisto) non è limitato al primo compratore, ma deve essere trasferito anche ai successivi proprietari.

Di conseguenza, al momento della vendita il proprietario avrà due possibilità: o vendere la casa allo stesso prezzo agevolato (guardando al prezzo di acquisto riportato sul contratto, oltre alle rivalutazioni di legge); oppure vendere l’immobile al prezzo di mercato, ma in questo caso sarà necessario “affrancarsi” dal vincolo mediante il pagamento di una somma al Comune in funzione della superficie dell’appartamento, così da coprire l’investimento speso al tempo dall’ente.

Il concedente (nel nostro caso il Comune) non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso.

Molto spesso, inoltre, oltre al vincolo del prezzo massimo di cessione (per cui l’acquirente non può rivendere al prezzo di mercato), esiste anche un diritto di superficie (il terreno resta nella proprietà del comune e viene concesso in godimento per un periodo di 99 anni o poco più).

Questi due vincoli possono essere liberati con l’atto di affrancazione e con il successivo atto di trasformazione, pagando un prezzo di affrancazione e, nel caso di diritto di superficie, il prezzo di trasformazione.

La gran parte di immobili in edilizia convenzionata si concentrano a Roma, dove i prezzi di vendita degli immobili sono molto alti e le richieste abitative elevatissime.

Al fine di mettere un punto alla situazione di incertezza legata alla sorte degli immobili comprati in regime di edilizia agevolata, il 23 ottobre 2018 il Comune di Roma ha emanato la delibera n. 127, con la quale sono stati determinati i coefficienti (scontati e rateizzabili) per il calcolo del canone da pagare per eliminare il vincolo del Comune di Roma sul bene. In questo modo il costo da pagare per l’affrancazione sarà certo!

Lo Studio Legale Vizzone offre la propria consulenza in tema di affrancazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, mettendo a disposizione dei cittadini la propria competenza e professionalità in materia.

In particolare, lo studio si occuperà dell’assistenza in tutte le fasi della procedura, nonché di tutti gli adempimenti burocratici necessari.

Il costo dell’intervento sarà scontato in caso di assistenza a più immobili facenti parte di condomini.

Roma, 4.03.2019

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 0650931195