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Buoni Fruttiferi Postali

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3963/2019, si sono pronunciate su un ricorso presentato da un risparmiatore che aveva acquistato dei buoni fruttiferi postali tra il 1982 e il 1983.

Al fine di comprendere a pieno il contenuto della decisione della Corte di Cassazione, appare opportuno ripercorrerne brevemente i passi più importanti.

I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a., collocati da Posta Italiane S.p.a. e garantiti dallo Stato. La caratteristica principale di questi titoli di legittimazione è quella di garantire la restituzione del capitale investito unitamente al pagamento di un interesse.

Nel caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, il risparmiatore aveva acquistato i buoni fruttiferi negli anni 1982 e 1983, ma si era presentato all’incasso solo nel dicembre 2004 e l’ufficio postale pagatore, applicando i nuovi tassi di interesse così come indicati nel D.M. del tesoro del 13.06.1986, aveva erogato una somma nettamente inferiore rispetto a quella richiesta dal cliente.

Si tratta di una problematica ricorrente che riguarda tutti i risparmiatori che hanno investito acquistando buoni fruttiferi postali serie O e P, dunque serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, ai quali devono essere applicati i nuovi saggi di interesse stabiliti dal D.M. del tesoro del 13.06.1986.

Come può l’ufficio postale corrispondere al cliente un importo più basso rispetto a quello riportato nel titolo?

A mettere un punto all’annosa vicenda ci ha pensato proprio la Corte di Cassazione!

Le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina applicabile ai buoni fruttiferi postali non è quella vigente al momento della riscossione del titolo, bensì quella in vigore al momento della sua emissione.

Di conseguenza, nel caso di titoli acquistati dal risparmiatore negli anni 1982 e 1983, la normativa di riferimento non poteva che essere l’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (C.D. Codice Postale), a mente del quale: “Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero per le Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.

Nonostante poi la successiva abrogazione dell’art. 173, avvenuta ad opera dell’art. 7 del d.lgs. n. 284/1999, questo continuava comunque a trovare applicazione per i buoni fruttiferi postali emessi sino a quel momento.

Alla luce di quanto appena detto, è possibile affermare che al fine di stabilire il tasso di interesse che deve essere corrisposto al cliente per i buoni fruttiferi acquistati in epoca anteriore al 1986, è necessario far riferimento non già alle tabelle riportate sul retro del titolo, bensì a quelle indicate dal D.M. del Tesoro, 13.06.1986.

Ma come è possibile tutto ciò?

Semplice, i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, ma meri documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), la cui funzione è solo quella di identificare la persona che ha diritto alla prestazione riportata sul titolo stesso.

La differenza tra titoli di credito e titoli di legittimazione è fondamentale, infatti solo per quest’ultimi opera il meccanismo di eterointegrazione del contratto (art. 1339 c.c.), con la conseguenza che le nuove diposizioni in materia di determinazione del tasso di interesse dei buoni in circolazione integrano il contenuto degli stessi e i diritti spettanti al risparmiatore devono essere ragguagliati alla nuova misura del tasso di interesse, anche in mancanza di una esplicita previsione contrattuale in questo senso.

In conclusione, i buoni fruttiferi postali emessi sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 284/1999 restano disciplinati dall’art. 173 del D.P.R. 156/1973 e, con particolare riguardo ai buoni acquistati sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del tesoro del 13.06.1986, per la determinazione dei tassi di interesse si devono osservare le solo tabelle riportate sul decreto stesso.

Roma, 12.03.2019

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 06.50931195