fbpx

L’espropriazione forzata

L’espropriazione forzata è una procedura esecutiva che si compone di una serie di atti volti a sottrarre coattivamente dei beni di proprietà del debitore ed a convertirli in denaro, così da soddisfare il diritto del creditore procedente.

Il procedimento volto al recupero del credito difficilmente si risolve nella c.d. fase stragiudiziale. Il comportamento ostinato del debitore di non voler adempiere la prestazione costringe il creditore ad adire le vie giudiziarie.

Per poter beneficiare della tutela esecutiva, il creditore deve essere in possesso di un documento chiamato titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è l’atto scritto che accerta il diritto del creditore e l’obbligazione del debitore. In altri termini, si tratta di un documento che conferisce al creditore il potere di agire nei confronti del debitore, cioè di pignorare una parte del patrimonio di quest’ultimo.

I titoli esecutivi possono essere provvedimenti giudiziali (es. sentenza) o stragiudiziali (es. le cambiali e gli assegni bancari).

Una volta ottenuto il titolo esecutivo, quest’ultimo dovrà essere notificato al debitore unitamente al precetto. Il precetto è l’atto preliminare all’avvio del procedimento di espropriazione ed è il mezzo con il quale il creditore manifesta la sua volontà di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore.

Una volta trascorso il periodo di tempo indicato nel precetto senza che il debitore abbia adempiuto alla sua obbligazione, il creditore individua il bene, mobile o immobile, da aggredire per soddisfare le proprie pretese e procede con la notifica al debitore dell’atto di pignoramento e con la successiva trascrizione di quest’ultimo.

 Successivamente, il legale del creditore dovrà iscrivere la procedura esecutiva presso il Tribunale competente.

Terminata la fase del pignoramento, ha inizio quella destinata alla vendita forzata del bene, così da convertire i beni pignorati in una somma di denaro.

Conclusasi la fase della conversione, ci si avvia verso la conclusione del procedimento esecutivo: la distribuzione del ricavato tra i creditori. Non tutti i creditori sono però considerati nello stesso modo, occorre infatti tener conto dell’ordine con il quale i creditori devono essere pagati, in particolare:

  • Devono essere prima soddisfatti i creditori muniti di privilegi o di ipoteche;
  • Successivamente dovranno essere pagati i creditori chirografari;
  • L’eventuale residuo verrà poi consegnato al debitore

Talvolta, il timore delle spese che devono essere sostenute nella fase iniziale dal creditore, costituiscono un deterrente a dare impulso alla procedura esecutiva.

Per tale ragione il presente Studio mette a disposizione la propria competenza ed assistenza in tutte le fasi del processo esecutivo, senza chiedere alcun anticipo sugli onorari!

Per ulteriori chiarimenti contattate lo Studio Legale Vizzone, che sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni in materia, nonché di individuare la strategia più adatta alle Vostre esigenze.

Roma, 6.03.2019                                                        

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 06.50931195