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Assegno di divorzio: ultime novità

La legge n. 898/1970, nota come la legge sul divorzio, stabilisce all’art. 5 che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, una volta valutati tutta una serie di elementi ivi elencati, come il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello in comune, può disporre l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente in favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non abbia i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

L’assegno di divorzio è dunque una delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio e, alla luce di quanto stabilito dalla legge sul divorzio, può essere definito come quel contributo economico che viene versato periodicamente da uno dei due coniugi divorziati all’altro ogniqualvolta quest’ultimo non abbia i mezzi adeguati oppure non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.

È fondamentale comprendere la distinzione tra l’assegno di divorzio e l’assegno di mantenimento: quest’ultimo spetta, se sussistono le condizioni di legge, prima del divorzio ma a seguito della separazione personale dei coniugi (sulla ultime novità in tema di separazione e divorzio si rimanda a questo articolo). Il diritto al mantenimento non è vincolato allo stato di bisogno o all’incapacità del beneficiario di provvedere al proprio sostentamento e, sino alla famosa sentenza n. 18287/2018 emessa a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la determinazione del suo ammontare il Giudice doveva tener conto anche del tenore di vita della famiglia di appartenenza.

Ancora diverso è l’assegno alimentare, che consiste in una prestazione a carattere patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato all’interno del gruppo familiare, nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno. I presupposti essenziali affinché sorga il diritto agli alimenti sono: lo stato di bisogno oggettivo del beneficiario; l’incapacità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento economico; la capacità economica dell’obbligato a sopportare l’onere degli alimenti e il vincolo relazionale tra i due soggetti (per cui obbligati alle prestazioni alimentari sono persone legate da vincoli di parentela, adozione o affinità con colui che versi in uno stato di bisogno).

Nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno divorzile

Sino a pochi anni fa, il versamento dell’assegno divorzile era riconosciuto a favore di uno dei due coniugi (normalmente la moglie), in quanto questi aveva il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Il Giudice finiva così per riconoscere l’assegno di divorzio indipendentemente dalle specificità delle singole storie familiari e ciò dava luogo a decisioni che molto spesso si presentavano essere palesemente ingiuste.

A mettere in crisi questo orientamento è stata la Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n. 11504/2017, nota come la sentenza Grillo, e successivamente con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite, n. 18287/2018, in occasione della quale gli ermellini hanno statuito che tutti i Tribunali non dovranno più tenere conto né solo del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, né del criterio della cd. “autosufficienza economica” del coniuge economicamente più debole. Al contrario, l’assegno sarà dovuto solo dopo che il Giudice, preso atto delle specificità delle singole storie familiari, avrà valutato l’impegno dato da ciascuno dei coniugi nel corso della vita matrimoniale, tenendo altresì conto del contributo economico fornito da ciascuno, nonché dell’età delle parti e della loro capacità reddituale futura.

La Corte di Cassazione è giunta così ad affermare che per la determinazione dell’assegno di divorzio è necessario operare una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti, superando definitivamente il criterio del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Per completezza di esposizione, si evidenzia che se da una parte il criterio dello stesso tenore di vita è venuto meno per l’ex coniuge, lo stesso rimane invece per i figli.

Le novità in vista in materia di assegno di divorzio

La nuova legge di riforma sul divorzio è stata oggi approvata alla Camera! 386 i voti favorevoli e 19 gli astenuti. 

Diverse sono le novità che la nuova legge introduce nel nostro Ordinamento e ciò che qui più ci interessa sono quelle inerenti all’assegno di divorzio.

Con particolare riguardo alla determinazione del suo ammontare, la nuova norma prevede che il Giudice non dovrà considerare tanto il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno, quanto la situazione in cui si trova al momento del divorzio, dunque: l’età; il patrimonio ed il reddito personale di entrambi i coniugi; la formazione professionale di ciascuno e l’esistenza di eventuali ragioni oggettive idonee a ridurre la capacità di reddito e la possibilità di trovarsi un lavoro; la durata della convivenza matrimoniale (e non semplicemente del matrimonio); la cura dei figli e le cause di scioglimento del matrimonio.

Un’altra novità importante prevista nel testo di riforma è la possibilità di un assegno di divorzio temporaneo, ossia di un assegno che viene riconosciuto dal Giudice solo per un periodo di tempo determinato nel caso in cui il coniuge economicamente più debole si trovi in un momento di difficoltà. Ovviamente l’assegno di divorzio temporaneo è limitato alle ipotesi in cui la difficoltà economica sia solo passeggera.

Infine, la riforma introduce a livello legislativo il principio secondo cui l’assegno di divorzio non deve più essere corrisposto a favore dell’ex coniuge in caso di nuove nozze, unione civile o stabile convivenza con un’altra persona e, una volta venuto meno tale obbligo, questo non risorgerebbe neppure a seguito della cessazione della nuova relazione.

Il testo della riforma, così come le sentenze più recenti della Cassazione, riguarda solo l’assegno di divorzio e non anche l’assegno di mantenimento (previsto a seguito della separazione ma prima del divorzio). Di conseguenza, in caso di separazione il coniuge economicamente più debole mantiene il diritto a vedersi garantito lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Infine, si vuole anche qui specificare che anche la nuova legge sul divorzio fa salvo il criterio dello “stesso tenore di vita” per la determinazione dell’assegno per i figli, che hanno il diritto di conservare le loro abitudini e che non devono subire alcun pregiudizio dalla fine del matrimonio dei genitori.

Roma, 15.05.2019

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 06.50931195