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Dash cam: è consentito utilizzare una videoregistrazione fatta dal proprio veicolo nel corso di un processo?

Grazie alla continua evoluzione dei mezzi di comunicazione e delle nuove tecnologie, tutti noi oggi abbiamo la possibilità di scattare una foto o di registrare un video in qualsiasi momento, anche a distanza, quello che tutti non sanno però è se queste immagini possono essere utilizzate come prova in un processo.

Pensiamo ad un caso pratico: il proprietario di un’automobile installa sul proprio veicolo una dash cam, ossia una telecamera da cruscotto che viene applicata sul parabrezza dei veicoli al fine di registrare gli eventi che accadono all’esterno della vettura, rilevando anche la velocità e la localizzazione dell’auto. In caso di sinistro, è possibile per il proprietario dell’automobile in questione utilizzare quelle immagini per provare la dinamica dell’incidente?

Il caso ora esposto rappresenta una situazione che in realtà è molto più comune di quanto si pensi, specialmente nel caso tipico di incidente sotto semaforo, in cui tutte le parti dichiarano di avere il verde e spuntano testimoni da tutte le parti.

Il Giudice deve tenere conto di una videoregistrazione prodotta da una delle parti nel corso del giudizio?

Sotto il profilo giuridico, l’art. 2712 c.c. statuisce che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di coseformano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

L’efficacia probatoria delle riproduzioni e delle rappresentazioni meccaniche dipende allora dalla non contestazione dei fatti che tali riproduzioni tendono a provare da parte di colui contro il quale siano prodotte in giudizio e ciò in quanto esse si sono formate al di fuori del processo.

Tornando al caso pratico prima esposto: la controparte, per non far accettare come prova il video prodotto contro di lei da colui che aveva installato sul proprio veicolo una dash cam, dovrà contestarne la rispondenza alla realtà dei fatti così come realmente verificatisi. In altri termini, la controparte dovrà dichiarare che i fatti non sono realmente avvenuti come potrebbe sembrare dalle riproduzioni della telecamera, dovendo però anche specificare le ragioni di tale non corrispondenza tra la realtà rappresentata nel video e quella reale.

In questo senso anche la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni di cui all’art. 2712 c.c., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova (…) deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr. Cass. civ. n. 1033/2013 e Cass. civ. n. 9526/2010).

Sulla scia di tale principio, si è considerato inammissibile, per esempio, il disconoscimento operato in relazione ad un video contestato genericamente dalla parte senza allegare alcuna circostanza attestante la non conformità tra realtà fattuale e realtà riprodotta, giungendo così ad accettare le condotte così come documentate dalla riproduzione video (Cass. civ. n. 2117/2011 e Cass. civ. n. 18507/2016).

In definitiva, se la controparte non disconosce i contenuti digitali registrati dalla dash cam nella prima udienza o nel primo scritto difensivo successivo alla riproduzione in giudizio degli stessi, il video si ha per riconosciuto ed il giudice dovrà tenerne conto nella valutazione del quadro probatorio.

La videoregistrazione come deve essere valutata dal Giudice?

In generale, con riferimento alla valutazione delle prove, il Codice di procedura civile opera una distinzione tra: la prova legale, che esercita un effetto vincolante nei confronti del giudice, e la prova libera, che è rimessa alla valutazione discrezionale ed al prudente apprezzamento del giudice, secondo i principi del libero convincimento.

Come si evince dalla lettera dell’art. 2712 c.c., le riproduzioni e rappresentazioni meccaniche, come i video registrati con la dash cam in caso di incidente, sono dotati di efficacia di prova legale. Tuttavia, se la controparte ne disconosce validamente il contenuto, tali riproduzioni video non acquisteranno il valore probatorio privilegiato tipico delle prove legali, ma degraderanno a prova liberamente apprezzabile dal giudice.

Dunque, se la contestazione manca, le videoregistrazioni assumono valore di prova legale; nel caso invece di contestazione, queste saranno rimesse alla libera valutazione del giudice.

L’utilizzo di una videoregistrazione è compatibile con la normativa sulla privacy?

Per verificare se le registrazioni effettuate con una telecamera, per es. quelle riprese dalla dach cam installata sul proprio veicolo, possano costituire una violazione della privacy, occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003, il fine esclusivamente personale del trattamento, in assenza di comunicazione sistematica e/o diffusione dei dati, non impone il rispetto di ulteriori prescrizioni se non quelle dettate dal Codice Privacy in materia di sicurezza e responsabilità dei dati.

La registrazione di un video su strada è dunque consentita nel nostro ordinamento, purché avvenga nel rispetto di taluni semplici requisiti a tutela della privacy di terzi.

In particolare:

  • Le registrazioni devo essere effettuate da una persona fisica ed utilizzate per fini esclusivamente personali;
  • I dati personali raccolti non devono essere diffusi a una platea di soggetti indeterminati.

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 06.50931195