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Conto corrente cointestato: cosa succede in caso di morte di uno dei due cointestatari?

Il conto corrente è un contratto bancario che consente al cliente di depositare una somma di denaro presso un istituto di credito e di poterne usufruire effettuando una serie di operazioni ed accedendo a diversi servizi, come l’accredito dello stipendio o della pensione, il trasferimento di somme ad altri soggetti (bonifico), ecc.

Si tratta, dunque, di uno strumento indispensabile per la gestione del proprio denaro e utile sia per amministrare i propri risparmi, che per organizzare e monitorare le proprie entrate ed uscite finanziarie. Per tali ragioni, questo rappresenta un mezzo particolarmente utilizzato dalle famiglie, le quali (ma non solo) hanno la possibilità accedere ad un conto corrente cointestato, creando così una sorta di salvadanaio dove immagazzinare le risorse finanziarie che possono poi essere utilizzate per progetti futuri.

L’art. 1854 c.c. prevede la possibilità che il rapporto di conto corrente possa essere intestato a più persone, con loro facoltà di stabilire se il potere di operare sul conto debba essere esercitato congiuntamente (a firma congiunta) o disgiuntamente (a firma disgiunta).

In caso di conto corrente a firma congiunta: è necessaria l’autorizzazione di tutti gli intestatari per l’esecuzione di qualunque prelievo sul conto, è possibile eventualmente limitare l’autorizzazione solo ad operazioni che superino una determinata somma, mentre i versamenti idonei ad integrare il conto possono essere effettuati liberamente dalle parti.

Al contrario, nel conto corrente a firma disgiunta, ciascun cointestatario può operare autonomamente, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione degli altri.

Infine, è bene evidenziare che la contitolarità dei contratti bancari fa presumere, salvo non sia diversamente disposto, che i soggetti siano proprietari del denaro in esso presente in parti uguali.

Cosa succede in caso di morte di uno dei due cointestatari?

In caso di morte di uno dei cointestatari di un conto corrente bancario è fondamentale distinguere tra:

  • Conto corrente a firma congiunta: per cui il singolo contitolare superstite non può disporre autonomamente delle somme presenti sul conto, con la conseguenza che la banca procederà al blocco dello stesso sino all’identificazione degli eredi, i quali saranno tenuti ad agire congiuntamente sul conto unitamente all’intestatario rimasto in vita.
  • Conto corrente a firma disgiunta: per cui ciascun cointestatario può agire autonomamente sul conto e richiedere all’istituto bancario la liquidazione del saldo ivi presente.

ATTENZIONE: nel caso di conto corrente a firma congiunta deve giungersi a conclusioni diverse qualora i cointestatari superstiti siano essi stessi eredi del cointestatario defunto. Il rischio in questo caso è che i che i primi effettuino operazioni sul conto idonee a violare o ad eludere la normativa in materia di imposta di successione o donazione.

Si richiama in questo senso la decisione n. 5305 del 18 ottobre 2013, emessa del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario istituito presso la Banca d’Italia, a mente della quale la disposizione di cui all’art. 48 del Testo unico sull’imposta di successione e donazione impone all’istituto bancario un vero e proprio divieto di eseguire le operazioni richieste dal solo cointestatario superstite, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione.

Sempre il Collegio di Coordinamento evidenzia che “È infatti agevole osservare che, ragionando a contrario, l’insussistenza di tale vincolo consentirebbe facili pratiche elusive della normativa fiscale, consentendo agli eredi di evitare il pagamento della imposta sulla successione, semplicemente cointestando un libretto di deposito a risparmio”.

In definitiva, nel caso di morte di un cointestatario di un conto corrente, se questo era a firma disgiunta e il cointestatario superstite non è erede di quello defunto, il primo potrà usufruire liberamente delle somme ivi presenti. Al contrario, se il cointestatario superstite è erede, egli potrà disporre, sino alla presentazione della denuncia di successione, solo della quota di sua spettanza che, se non diversamente disposto, si presume essere della metà del saldo attivo.

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 06.50931195