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Quando si perfeziona il pagamento del premio effettuato tramite bonifico bancario?

Il contratto di assicurazione si caratterizza per essere un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, di durata ed aleatorio. Alla prestazione dell’assicuratore, che consiste nell’assunzione di un rischio futuro ed incerto, al verificarsi del quale sarà tenuto ad indennizzare o risarcire l’assicurato nei modi e nei limiti espressi in polizza, corrisponde l’obbligo in capo all’assicurato al versamento del premio convenuto tra le parti. Da qui, il carattere sinallagmatico dell’obbligazione.

Il pagamento del premio, pertanto, rappresenta l’assolvimento di un obbligo pecuniario che grava sull’assicurato, che non può, altrimenti, validamente invocare l’operatività della polizza in caso di sinistro.

Il momento conclusivo del contratto diversamente regolato dalle condizioni di polizza

La Suprema Corte ha ritenuto lecita, in base al principio dell’autonomia privata, la clausola negoziale – contenuta nelle condizioni generali di una polizza assicurativa – che regoli il momento conclusivo del contratto diversamente dai criteri generali di cui agli art. 1326 e 1335 c.c., prevedendo che il contratto assicurativo necessiti del pagamento del premio (o della prima rata del premio) ed assumendo tale pagamento non già come semplice condizione di efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio fra le parti ma altresì come requisito essenziale per il perfezionamento del vinculum iuris fra le stesse parti (Cass. 4 febbraio 2000, n. 1239).

I sistemi di pagamento dei debiti pecuniari.

L’art. 1277 c.c. prevede altri sistemi di pagamento dei debiti pecuniari, diversi dal pagamento tramite moneta avente corso legale, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto satisfattivo: l’immediata disponibilità della somma dovuta.

Nell’obbligazione pecuniaria, infatti, assume rilievo l’interesse del creditore alla giuridica disponibilità del dovuto e, pertanto, l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, che decide di pagare con assegno, si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro.

Pagamento a mezzo assegno circolare

La Cassazione ha statuito che: “Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.” (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 9 ottobre 2012, n. 17146; nonché Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza 18 dicembre 2007 n. 26617; anche Cass., 1/12/2010, n. 24402; Cass., 10/3/2008, n. 6291; Cass., 15/7/2008, n. 19427).

Il pagamento tramite assegno costituisce una “datio pro solvedo” perché la consegna del titolo non costituisce un adempimento definitivo e non libera il debitore: perché ciò avvenga è necessario attendere il pagamento concreto dell’assegno da parte della banca.

Infatti, la Cassazione ha più volte precisato che: “Nella specie trova applicazione il principio, consolidato, nella giurisprudenza di legittimità ed applicabile oltre che agli assegni bancari anche agli assegni circolari secondo il quale: L’ assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell’autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l’adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.” (Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 aprile 2015, n. 7761).

Pagamento a mezzo bonificobancario

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il debitore che adempie l’obbligazione pecuniaria tramite bonifico è liberato soltanto quando la rimessa entra nella materiale disponibilità del beneficiario e non già quando essa giunge alla banca ove il beneficiario intrattiene il conto di pagamento, né tantomeno, quando – e per il solo fatto che – il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico ed essa abbia dichiarato di avervi dato corso.

In tale senso: “L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo che alla data di intimazione dello sfratto, e, quindi, della domanda di risoluzione per inadempimento, la morosità nel pagamento della rata del canone di locazione era in atto e il bonifico bancario non era idoneo ad assicurare il tempestivo adempimento secondo gli obblighi contrattuali)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/07/2008, n. 18877).

La Suprema Corte ha statuito, pronunciandosi questa volta in materia tributaria, che: “In tema di definizione agevolata per violazioni alle norme tributarie, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 il pagamento del terzo della sanzione deve avvenire perentoriamente entro sessanta giorni, sicché ove il contribuente provveda alla definizione mediante bonifico bancario effettuato l’ultimo giorno utile, con conseguente accredito della somma solo in data successiva, l’adempimento deve considerarsi tardivo, essendo necessario che il creditore entri effettivamente nella materiale disponibilità del denaro entro il suddetto termine, che assolve alla funzione di evitare l’instaurazione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che il contribuente avesse inviato, a mezzo fax, copia della disposizione di bonifico, ritenendola attività non esaustiva dell’obbligo di pagamento).” (Cass. civile Sez. V Ord., 06/06/2019, n. 15359).

Secondo la giurisprudenza minoritaria, invece, il debitore di somma di denaro che esegue la prestazione tramite bonifico è liberato con la ricezione/accettazione dello stesso da parte della banca (o altro intermediario del sistema di servizi di pagamento) del beneficiario-creditore. Ed è anche questo il momento in cui va valutata l’esattezza temporale della prestazione (Trib. Brescia, 15 luglio 2010; Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2015, n. 20786; Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2015, n. 10545).

Conclusioni

Posto che per il principio di autonomia privata, sono lecite le condizioni di polizza che disciplinano il momento conclusivo del contratto di assicurazione, c’è da tenere presente che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il debitore che adempie l’obbligazione pecuniaria tramite bonifico è liberato soltanto quando la rimessa entra nella materiale disponibilità del beneficiario e non già quando essa giunge alla banca ove il beneficiario intrattiene il conto di pagamento, né tantomeno, quando – e per il solo fatto che – il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico ed essa abbia dichiarato di avervi dato corso.

Avv.Domenico Vizzone

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