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Lesioni riportate in barca

Ecco cosa devi sapere se, mentre ti trovi a bordo di una barca di amici, per un’escursione oppure per svolgere una regata, hai un incidente e riporti delle lesioni.

Sulla questione si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma che, con la Sentenza n. 19850/2019 pubblicata il 16/10/2019, ha accolto la domanda di risarcimento avanzata dall’attore che, mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione di proprietà di amici, a seguito di una manovra improvvisa durante un allenamento per una regata, cadeva riportando lesioni.

Il Tribunale, qualificando l’attore come ospite trasportato e non componente dell’equipaggio di manovra dell’imbarcazione” ha escluso la partecipazione attiva dello stesso alla conduzione ed ha ritenuto la domanda di risarcimento fondata, condannando i proprietari dell’unità di diporto, in solido con la compagnia assicurativa, al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore. 

Dunque, ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa occorre sempre verificare la qualifica del terzo trasportato sull’imbarcazione.                     

L’assicurazione non copre sempre e comunque i danni riportati dal terzo, ma è necessario che lo stesso rivesta la qualifica di “terzo trasportato a titolo di cortesia”.

La Suprema Corte si è più volte pronunciata in questo senso affermando che, nel caso in cui il soggetto trasportato rivesta la qualifica di “ospite”, trova applicazione l’art. 2054 cod. civ. che sancisce l’obbligo del conducente (del veicolo) di risarcire il danno provocato a cose e persone durante la circolazione: “La responsabilità del conducente di una unità da diporto, per il danno riportato da un trasportato a titolo di cortesia deve essere ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 2054 cod. civ., come richiamato dagli artt. 46 e 47 della legge n. 50 del 1971 (…)” (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza del 19/11/2013 n. 25902).

Pertanto, come succede per i sinistri su strada, il conducente dell’unità da diporto, in caso di sinistro, ha l’obbligo di risarcire il terzo trasportato infortunatosi.

L’operatività della copertura assicurativa è diversa se il terzo si trovi a bordo dell’imbarcazione con la qualifica di “marinaio facente parte dell’equipaggio”.

In questo caso, infatti, lo stesso potrebbe essere considerato, al pari degli altri, un conducente dell’imbarcazione in quella che si definisce “conduzione collettiva”.

Tale fattispecie si configura, ad esempio, nel caso di una competizione come una regata, in cui ognuno riveste un ruolo e svolge dei compiti attivamente, al fine del raggiungimento di uno scopo comune.

In conclusione, qualora un soggetto, a seguito del sinistro, dimostri la sua qualifica di terzo trasportato a titolo di mero ospite anch’egli sarà coperto dalla polizza assicurativa dell’imbarcazione e sarà risarcito dalla stessa compagnia per i danni subiti; qualora, invece, abbia effettivamente ed attivamente partecipato alla conduzione dell’imbarcazione, in quella fattispecie definita “conduzione collettiva”, allora, alla stregua del comandate, anche lui sarà responsabile del sinistro occorso e non beneficerà della garanzia assicurativa.

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