E’ possibile procedere al riconoscimento del proprio figlio prima che questo sia stato disconosciuto dal padre che, al momento della nascita, lo ha riconosciuto?
Qualora il padre biologico voglia riconoscere il proprio figlio, che è stato già riconosciuto da altro soggetto, potrà agire giudizialmente solo una volta che l’autorità giudiziaria abbia deciso, con sentenza passata in giudicato, sul disconoscimento dello stesso figlio.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 20953 del 22.08.2018, superando un diverso e risalente orientamento giurisprudenziale (Cfr. tra le tante Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 12167/2005 nonché sentenza n. 487/2014), ha affermato che sussiste un rapporto di pregiudizialità tra azione di disconoscimento ed azione di riconoscimento di paternità.
E’ necessario ed imprescindibile la preventiva rimozione dello stato di figlio prima che il padre naturale possa procedere al riconoscimento dello stesso. Alla base della pronuncia, vi è l’esigenza di evitare che, tramite la presenza di differenti titoli di accertamento della filiazione, venga meno la certezza circa lo status giuridico della persona, con conseguente confusione dei rapporti giuridici.
La rimozione del precedente status decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento. Solo a questo punto, quindi una volta divenuta definitiva la sentenza di disconoscimento, il padre biologico potrà procedere al riconoscimento del figlio.