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SINISTRO STRADALE CAUSATO PER CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE O STATO DI NECESSITA’. CHI RISPONDE DEI DANNI DEI DANNEGGIATI?

Cosa succede se mentre sei alla guida dell’auto per un evento improvviso ed inevitabile (il c.d. caso fortuito) o perché mosso da un pericolo imminente, causi un sinistro stradale? L’assicurazione è tenuta a risarcire i terzi danneggiati?

In primo luogo occorre precisare che sia il caso fortuito (l’avvenimento imprevedibile ed eccezionale) sia la forza maggiore (quella forza esterna che obbliga un soggetto a compiere un’azione a cui questo non può opporsi) sono considerate, in diritto, cause di giustificazione che, una volta accertate, escludono la responsabilità del soggetto agente.

In ambito di circolazione stradale, l’art. 2054 cod. civ. specifica che: Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Questo significa che, qualora un soggetto riesca a dimostrare l’esistenza di un caso fortuito o di una forza maggiore quale motivo alla base della causazione del sinistro, la sua responsabilità potrebbe essere esclusa e, pertanto, potrebbe non essere tenuto al risarcimento dei danni.

Le cause di giustificazioni devono essere sempre caratterizzate dall’eccezionalità ed affinché operino come esimenti di responsabilità devono essere compiutamente provate; il guidatore danneggiante dovrà, quindi, dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare la causazione del sinistro.

Nel corso degli anni sono stati tipizzati degli eventi in cui è facilmente riscontrabile il caso fortuito o la forza maggiore (sebbene, si precisa, ogni caso deve essere debitamente analizzato e valutato!): il malore improvviso (sempre nel caso in cui il soggetto non sia di salute cagionevole); il cosiddetto “colpo di sonno” (anche questo è riconosciuto come esimente solo il sonno dovuto a cause patologiche, improvviso ed imprevedibile); la perdita di un pezzo dell’auto ovvero il distacco di ruote o pneumatici ecc..

Recentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che lo stato di necessità debba essere considerato, anche nel caso di circolazione dei veicoli, una causa di giustificazione (“la giurisprudenza ha ritenuto ad esempio sussistente lo stato di necessità nel caso di danno cagionato da incidente stradale, purché l’autore del fatto dimostri gli elementi costitutivi dell’esimente” – Cass. Civ. Sez. III Sent. 3428/2016).

Chi, quindi, ha causato un sinistro perché costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave non altrimenti evitabile, non risponderà dei danni causati a terzi.

La Suprema Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 16155 del 17.06.2019 ha ribadito che “lo stato di necessità è una scriminante, ossia costituisce una causa di giustificazione di una condotta illecita posta in essere dal soggetto titolare della medesima condotta; perché operi deve ricorrere una effettiva situazione di pericolo imminente di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile”.

In base a quanto detto, quindi, dovrà escludersi la responsabilità del soggetto che, per sfuggire a due aggressori, ferito ed insanguinato ha tentato di scappare a bordo dell’auto e retrocedendo a velocità sostenuta ha urtato alcuni veicoli parcheggiati.

Nel caso esaminato è evidente che il soggetto sia stato “mosso” dallo stato di necessità di mettersi in salvo e, pertanto, gli incolpevoli danneggiati potranno “sperare” di ottenere eventualmente un’indennità (prevista nei casi in cui la legge ritenga opportuno che il soggetto leso riceva una somma), ma non certo un risarcimento per i danni subiti. http://www.vizzone.it/