Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite richiesta da una Carrozzeria Cessionaria, rigettata in quanto inammissibile poiché si richiede l’accertamento dei nesso di causalità
Evidenzio una importante provvedimento assunto dal Giudice di Pace di Roma con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. [Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite] presentato da una Carrozzeria quale cessionaria del credito di un assicurato RCA.
La Carrozzeria cessionaria agiva ex art. 149 C.d.A. [Procedura di risarcimento diretto]e presentava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. affinchè fosse nominato un CTU per la quantificazione dei danni riportati dalla vettura Fiat in occasione di un sinistro stradale, producendo in atti il modello CAI e la fattura emessa dalla stessa società [di E 2.650/00]. La ricorrente precisava che a seguito della richiesta di risarcimento dei danni, l’Assicurazione del cedente, in regime eli indennizzo diretto, risarciva all’attrice per i danni materiali riportati dalla suddetta Fiat del cedente, la incongrua somma di €1.700,00, oltre € 381,00 per onorari ed € 219,00 per spese di noleggio; e così inviava presso lo studio del ridetto consulente un assegno complessivo di € 2.300,00 che veniva trattenuto in acconto sul maggior avere.
Nel costituirsi l’Assicurazione rilevava il fatto che solo dopo vari tentativi il perito incaricato riusciva a visionare il mezzo a riparazioni ultimate, e in tale sede rilevava come la quantificazione del danno operata dall’attrice fosse eccessiva, e che solo pro bono pacis e solo per intento conciliativo, ed a tacitazione definitiva di ogni diritto e pretesa, la Compagnia aveva corrisposto per i danni la somma di € 2.300/00 comprensiva di € 1.700/00 per il danno materiale, € 381/00 per spese legali ed € 219 per il noleggio di una vettura sostituiva, somma che veniva trattenuta in acconto. Precisava l’assicuratore che detta somma offerta non era migliorabile, in quanto la stessa era stata formulata all’esito degli accertamenti compiuti nella fase stragiudiziale dal perito incaricato.
Inoltre l’assicuratore eccepiva la improcedibilità della domanda per mancata integrità del contraddittorio ex art. 144 C.d.A., non essendo stato citato il responsabile civile del danno, e l’’improponibilità della consulenza tecnica ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c., nonché la mancanza dei presupposti per l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c.
Ferma è stata anche la contestazione sulla responsabilità e nesso di causalità, posto che in atti è stato versato un modello cai incompleto e una fattura emessa dalla stessa società attrice in modo del tutto unilaterale.
Si legge nella motivazione:
“Rilevato che la ricorrente agisce al riguardo in qualità di cessionaria di credito da parte del proprietario del mezzo Fiat tg XXXX, nel confronti della Compagnia di Assicurazione di quest’ultimo;
che viene richiamata richiesta di risarcimento dei danni inoltrata il 23.05.18 “per conto dell’odierna attrice” e “in regime di indennizzo diretto”, nonché la intervenuta “incongrua liquidazione pari a E.2.300,00, comprensiva di onorari professionali e di costi per spese di noleggio di veicolo sostitutivo;
che la Società resistente, costituendosi, ha contestato l’ammissibilità dei ricorso, previsto non solo per accertare lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, ma altresì allorché siprospetti un contenzioso incentrato sulla determinazione di crediti che traggano fonte da una fattispecie di responsabilità civile, contrattuale oppure aquiliana;
che nel caso concreto si richiede l’accertamento dei nesso di causalità tra il sinistro, verificatosi a seguito della circolazione di veicoli, e i danni, peraltro determinati dalla medesima ricorrente (Trib. Roma 22436/15);
che inoltre vengono contestati i profili dell’accordo di cessione, posto a fondamento della legittimazione ad agire;
che anche la dedotta integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietario del veicolo danneggiante risulta priva di configurazione in diritto e conclusioni congruenti, in relazione alle finalità dell’istituto dell’Accertamento Tecnico Preventivo e alla posizione dell’asserito danneggiante-assicurato, in assenza della propria Compagnia di assicurazioni, litisconsorte necessario seppure processuale;
che pertanto la fattispecie è correlata a indagini sul fatto, specificamente rappresentate, e a disamina in diritto, oggetto di interpretazione giurisprudenziale. PQM dichiara inammissibile il ricorso”. http://www.vizzone.it//