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A chi spettano i costi del sequestro penale di un auto?

Il costo relativo al sequestro penale deve essere posto a carico del responsabile e/o del suo assicuratore?

In realtà tale danno, essendo derivato da un atto adottato legittimamente nell’ambito del processo penale, incide unicamente nella sfera patrimoniale del sequestrato non potendo ripercuotere i suoi effetti su terzi soggetti.

Il disposto dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. per la responsabilità aquiliana,  prescrive il risarcimento della perdita e del mancato guadagno causati dall’illecito solo quando ne siano conseguenza immediata e diretta. 

Il provvedimento di sequestro disposto dall’autorità non può certo considerarsi conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso incidente automobilistico.

Il provvedimento autoritativo appare occasionato dal responsabile del sinistro stradale, ma non giuridicamente causato da lui.

Lo scopo cui l’art. 1223 c.c. tende è quello di evitare che, in caso di più fatti coevi o successivi (concorso di cause), traenti origine dallo stesso evento dannoso, si possano determinare conseguenze risarcitorie abnormi ed il legislatore, per evitare siffatto rischio, ha apportato una particolare limitazione delle conseguenze patrimoniali dell’evento dannoso, circoscrivendo la risarcibilità dei danni unicamente a quelli diretti e immediati, con esclusione di ogni altro pregiudizio mediato ed indiretto e, quindi, meramente occasionale.

La giurisprudenza ammette la risarcibilità anche dei danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale del fato stesso, rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie cui esso da origine, con la conseguenza che ne restano esclusi quelli che non sono allo stesso collegati (Cass. Sez. I, 24 febbraio 1970 n.432; Cass. Sez. III 20 agosto 1984 n. 4661), dal necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre cause o circostanze estrinseche al comportamento dell’autore del fatto illecito e senza le quali il danno non si sarebbe verificato.

Ritiene in questi casi,  al riguardo, il giudicante che il rapporto di causalità tra il fatto illecito (incidente stradale) ed il danno (da sequestro del veicolo) venga interrotto dal sopraggiungere di un avvenimento eccezionale che abbia avuto un’influenza decisiva nella determinazione del danno, anche se questo avvenimento senza il primo evento non si sarebbe mai verificato.

In sostanza il nesso di causalità fra il comportamento del presunto responsabile ed il danno risulta interrotto da un fatto nuovo e cioè dal provvedimento di sequestro che, pur occasionato dall’illecito, è sopravvenuto allo stesso rompendo il rapporto eziologico di causa – effetto venutosi a costituire tra danneggiante e danno.

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