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CONTRAVVENZIONE (REATO PENALE) PER CHI E’ STATO FERMATO IN QUESTI Giorni

E’ importantissimo Chiamare lo studio per Evitare che La Contravvenzione con rilevanza Penale Macchi la Fedina Penale – Bisogna Estinguere Il Reato con Lo strumento dell’Oblazione PRIMA CHE VENGA APERTO IL BIBBATIMENT OVVERO PRIMA CHE VENGA EMESSO EMESSO UN DECRETO PENALE DI CONDANNA

– LA sanzione non Va PAGATA

Innanzitutto bisogna chiarire che l’oblazione è un istituto giuridico che identifica una causa di ESTINZIONE del reato e che si sostanzia nella volontà, da parte del contravventore, di pagare una somma di denaro, evitando in tal modo di dover affrontare il processo.

OBLAZIONE E’ Lo Strumento per l’estinzione del reato che opera PRIMA dell’apertura del dibattimento ovvero PRIMA che venga emesso un decreto penale di condanna. 

Art. 650 cp

Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità (1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene (2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337338389509(3), con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro (4).

Questo e’ il reato in cui si incorre in questi giorni, qualora si circoli, in macchina o a piedi, salvo che per gli spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative,
  • situazioni di necessità,
  • motivi di salute.

L’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020, ha statuito che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”. Grazie al rinvio al precedente DPCM, la validità è fino al 3 aprile.

l’articolo 4 del DPCM 8 marzo, al comma II testualmente recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. http://www.vizzone.it/