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Mezzo Grammo di fumo e … Le conseguenze giuridiche di un comportamento apparentemente solo superficiale.

Mi sono trovato a gestire una situazione che ritengo doveroso condividere in quanto genitore di adoloscenti che si sta manifestando sempre più spesso di quanto possiamo credere, perchè coinvolge ragazzi in una fase di vita in cui non si comprende la gravità di alcuni comportamenti, che vengono ritenuti una mera goliardata e che, invece, ben possono avere delle conseguenze molto più gravi per il futuro.

Il fatto accaduto: in una normale domenica Tizio, genitore dell’adolescente Caio, viene contattato dai carabinieri i quali lo invitavano a recarsi presso di loro, perché Caio, diciassettenne, è stato fermato insieme a due suoi compagni di classe, mentre viaggiavano in tre su una microcar.

Dietro questa chiamata c’era dell’altro ed infatti Tizio apprendeva dai carabinieri che la contestazione riguardava il possesso da parte del figlio Caio di 0,50 gr (mezzo grammo) di hashish.

Sottolineo, MEZZO GRAMMO, per evidenziare come si rischia di potersi giocare il proprio futuro e quanto di esso la vita può offrire, per quella che, comunemente, chiamiamo ragazzata.

Ovvio che agli occhi di noi genitori, che abbiamo un vissuto, un esperienza, una certa cultura e sicuramente dei valori, si tratta di una ragazzata, ma per quelle che possono essere le conseguenze giuridiche del gesto non è proprio così.

Infatti, la detenzione di sostanze stupefacenti viene sanzionata in modo diverso, se per uso personale o ai fini di spaccio, e questo dipende anche dalla quantità di sostanza di cui si e’ in possesso.

In merito alla detenzione di sostanze stupefacenti, l’art. 73 d.P.R 309/1990 c.d. Testo Unico in materia di Stupefacenti disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Solo la detenzione di sostanze stupefacenti, finalizzata allo spaccio, costituisce reato, Invece la detenzione per consumo personale configura un illecito amministrativo.

Tuttavia le conseguenze anche in caso di illecito amministrativo sono comunque gravi perché consistono, ad esempio, nella sospensione dell’uso della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno per un periodo che ha una durata variabile.

Per questo motivo è importante definire la linea di confine tra detenzione ad uso personale e detenzione ai fini di spaccio che costituisce lo spartiacque tra lecito ed illecito, condotta non punibile e condotta punibile.

E’ il giudice che valuterà, caso per caso, se la detenzione risulta essere per un uso personale o meno affidandosi a determinati “parametri di prova” come:

  • La quantità, la qualità e la composizione della sostanza, analizzando lo status socio-economico del soggetto che la detiene;
  • Strumenti che servono per la pesatura e il confezionamento della sostanza, come ad esempio il bilancino di precisione e bustine di cellophane utilizzate al confezionamento;
  • Le modalità di detenzione della droga (in pezzi o già in quantità frazionate).
  • La presenza addosso oppure in casa di denaro contante

L’art. 73 disciplina il reato di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, sanzionando il soggetto, a seconda del tipo di sostanza, con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro.

Nell’ipotesi in cui i fatti siano considerati di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da € 1.032 a € 10.329.

Come detto in precedenza, la sola detenzione per uso personale, depenalizzata a seguito del referendum abrogativo del 1993 (d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), configura un illecito amministrativo che viene punito con una o più sanzioni amministrative:

  • sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni;
  • sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto e di ogni altro documento assimilabile o divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se è cittadino extracomunitario.

Il soggetto che detiene la sostanza per un uso personale non va incontro ad un procedimento penale,  e nel casellario giudiziale non verrà inserita la segnalazione.

Nel caso di specie, quindi, essendo il possesso di solo mezzo grammo, la contestazione è di solo carattere amministrativo ma, onde evitare le conseguenze predette, Tizio ha dovuto predisporre una memoria difensiva inviata al Prefetto, allegando tutto quanto possibile a favore del figlio Caio, in tema di comportamento e profitto in ambito scolastico, sportivo.

Oltre all’incombenza di presentare, ovviamente, certificazione penale a discarico e dimostrazione di una vita moralmente retta.

Non solo ma il prefetto ha anche sottoposto il figlio Caio ad un colloquio, in presenza anche di una psicologa, con lo scopo di comprendere l’estrazione sociale e familiare, per verificare che si sia trattato di un gesto isolato.

All’esito dell’istruttoria il Prefetto ha archiviato il fascicolo, con ordinanza non riservando alcuna sanzione ma ricorrendo al solo “ammonimento” previsto in questi casi.

Quindi, in conclusione, mezzo grammo di hashish avrebbe potuto determinare conseguenze ben più gravi di una mera “ragazzata”, come siamo soliti ritenere in questi casi, oltre ad aver obbligato i genitori ad una vera e propria attivita’ difensiva dinanzi alle autorita’ amministrative.

E non sempre può andare cosi bene come in questo caso, soprattutto quando ci si mette anche alla guida di un veicolo in determinate condizioni psico fisiche.

E’ bene sempre sapere cosa si va incontro scegliendo di bere un bicchiere di troppo o utilizzare determinate sostanze. http://www.vizzone.it/