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Copertura RCA ed incendio in area privata – risponde la compagnia assicurativa del veicolo dei danni causati in seguito di incendio della propria autovettura

Ci si interroga se per i danni provocati da un’auto che, incendiandosi all’interno di un cortile privato nel quale era parcheggiata, ha danneggiando l’immobile operi o meno la garanzia RCA.

La giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità ha sin qui legato la garanzia assicurativa R.C.A. al concetto di circolazione, intesa come il transito del veicolo in determinati spazi qualificati, quali le strade pubbliche e le altre aree a queste equiparate.

Successive estensioni operate da giurisprudenza e dottrina sul concetto di circolazione, hanno, da una parte, equiparato al movimento anche la sosta, purché attuata in luogo pubblico o ad esso equiparato, e, dall’altra, hanno parificato ai fini della copertura assicurativa la circolazione in area privata, purché aperta alla circolazione del pubblico.

Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 21983 del 30 luglio 2021 hanno accolto la nozione di “circolazione” contenuta nell’art. 122 del codice delle assicurazioni private, fornendo un’interpretazione estensiva ed adeguatrice della norma di diritto interno a quella di diritto europeo, individuando il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la responsabilità civile auto nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale, a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo in cui avvenga, sulla cui scorta, la garanzia è esclusa soltanto nell’ipotesi in cui il veicolo non rientri tra quelli disciplinati dal codice della strada od in presenza di un uso anomalo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sull’argomento che forma oggetto del Vs. quesito con la sentenza 20/06/19, emessa nella causa C-100/18, nella quale erano coinvolte le due assicurazioni, quella dell’auto e quella dell’immobile.

Secondo la Corte di Giustizia la nozione di circolazione dei veicoli non va limitata alle ipotesi di circolazione stradale nelle vie pubbliche, ma va estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (sentenza C-334/16 del 2017).

Rientra, quindi, nella nozione di circolazione dei veicoli la situazione in cui un’auto, parcheggiata in un garage privato di uno stabile, da più di 24 ore, abbia preso fuoco, provocando un incendio, per un guasto al circuito elettrico, e abbia causato dei danni a tale immobile.

Questo deriva dal concetto che durante la sosta e il periodo di immobilizzazione del mezzo, costituiscono parte integrante del suo utilizzo come mezzo di trasporto e come si legge nella sentenza, sarebbe quindi conforme all’obiettivo “di garantire che le vittime degli incidenti causati da veicoli beneficino di un trattamento paragonabile, indipendentemente dal luogo del territorio dell’Unione in cui l’incidente si è verificato” ed ancora: “il coinvolgimento del veicolo, utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, consegue dalla semplice constatazione del suo contributo, a qualsiasi titolo, alla realizzazione del sinistro”.

Nello specifico la ratio della Direttiva è «da un lato, ad assicurare la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’UE sia delle persone che vi si trovano a bordo, e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficeranno di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto».

Questo ultimo è anche il fine perseguito e rafforzato dal legislatore dell’UE. La prassi della CGUE (EU:C:2017:1007 e 2018: 917 nel quotidiano del 25/11/18) sul punto ha riconosciuto costantemente che la RCA copre anche i danni provocati da veicoli fermi in aree di sosta private (garage, piazzole etc.). Quindi questa nozione, codificata dall’art. 3 Direttiva 2009/103/CE, «non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale» rientrandovi, dunque «qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso, e segnatamente qualsiasi utilizzazione di un veicolo come mezzo di trasporto».

Se un veicolo è un mezzo di trasporto i danni li copre la RCA. Alla luce di ciò la CGUE ritiene che la RCA debba indennizzare i danni provocati da un veicolo qualora funga da mezzo di trasporto, tanto più che, come sopra detto, la nozione di circolazione esula dalle caratteristiche del terreno in cui esso viene usato e dalla circostanza se, al momento del sinistro, fosse in movimento o fermo in un parcheggio. Infatti «lo stazionamento e il periodo di immobilizzazione del veicolo sono delle fasi naturali e necessarie che costituiscono parte integrante dell’utilizzo di quest’ultimo come mezzo di trasporto».

Ciò è in linea col menzionato fine di tutelare le vittime dei sinistri. Infine ai sensi dell’art. 13 (clausole di esclusione) §.1 lett. c) «deve reputarsi senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale che escluda dalla copertura assicurativa eventuali danni causati dall’utilizzo o dalla guida di un veicolo da parte di una persona che non si sia conformata agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione»: ciò conferma la tesi sinora esposta, sì che la RCA ricorrente dovrà rifondere le somme versate dall’assicurazione dell’immobile per indennizzare i danni de quibus.

In conclusione, nell’Ordinamento giuridico nazionale è sempre più incisiva l’attività della Corte di Giustizia Europea. Come è noto, la Corte di Bruxelles interpreta il diritto dell’Unione Europea facendo sì che lo stesso venga applicato nello stesso modo in tutti i Paesi membri.

I Giudici Comunitari, più in particolare, nell’affermare l’efficacia delle regole contenute nelle

Direttive della UE in tutto l’ambito comunitario, affidano ai singoli Giudici nazionali l’applicazione delle disposizioni oggetto della controversia, attribuendo anche a loro il compito di verificare la ricorrenza delle condizioni affermate dalla parte contribuente e che giustificano la decisione assunta.

Verificata la presenza delle condizioni richieste dalla Corte Europea, i Giudici nazionali, anche in mancanza di norme di recepimento, non possono quindi sottrarsi dal recepire le indicazioni europee, assumendo queste ultime una valenza uguale, se non maggiore, alla legge nazionale, applicando i principi affermati dalla UE e disapplicando le disposizioni nazionali che con tali principi confliggono.

In pratica, come tutte le disposizioni dell’Unione Europea, anche le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenze nn. 168/1981 e 170/1984.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto <“diritto comunitario vivente” quello sviluppato da numerose sentenze interpretative della Corte di Giustizia Ce, e come tale vincolante per il giudice nazionale, in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale, da cui deriva, per il giudice nazionale, l’obbligo di una interpretazione adeguatrice.> (Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2003, n. 19842).

In definitiva, in virtù dell’efficacia delle regole contenute nelle Direttive della UE e delle sentenze della Corte di Giustizia in tutto l’ambito comunitario, la nozione di circolazione dei veicoli non va limitata alle ipotesi di circolazione stradale nelle vie pubbliche, ma va estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (sentenza C-334/16 del 2017). Rientra, quindi, nella nozione di circolazione dei veicoli la situazione in cui un’auto, parcheggiata in un garage privato di uno stabile, da più di 24 ore, abbia preso fuoco, provocando un incendio, per un guasto al circuito elettrico, e abbia causato dei danni a tale immobile. http://www.vizzone.it/2020