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Circolazione dei monopattini elettrici- diritto e prassi

Inquadramento sistematico.

Il monopattino elettrico è un vero e proprio mezzo di trasporto a propulsione elettrica che consente di percorrere brevi e medie distanze in modo agile e sostenibile. Proprio per queste sue caratteristiche si sta diffondendo sempre di più nei circuiti cittadini e rappresenta un passo in avanti verso la svolta green al centro del dibattito politico internazionale ed elemento chiave all’interno dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

La scelta di guidare un monopattino elettrico sta diventando quindi una valida alternativa a mezzi di trasporto più tradizionali e meno ecologici e, tuttavia, nonostante la velocità contenuta, la circolazione su strada di un monopattino non è priva di rischi e pericoli.

Per questo motivo si è resa necessaria l’introduzione di norme che mirano alla regolamentazione della circolazione dei monopattini elettrici.

In questi ultimi anni il Bonus Mobilità ha incentivato l’acquisto di monopattini elettrici grazie a un credito di imposta fino a 750 euro per mezzi di trasporto green, tra cui appunto il monopattino. Questo ne ha aumentato fortemente la diffusione, comportando la necessità di una normativa ad hoc capace di disciplinare il flusso dei monopattini elettrici che coinvolge molte città nazionali e internazionali.

Gli incidenti in monopattino elettrico rappresentano un tema molto attuale da quando le recenti modifiche al Codice della Strada e l’introduzione del Bonus Mobilità ne hanno favorito la rapida diffusione.

Il forte incremento di questi veicoli infatti è stato inevitabilmente accompagnato da un aumento dei sinistri, spesso anche gravi, in cui sono stati coinvolti i conducenti, creando non pochi problemi in capo alla definizione delle responsabilità.

Tali veicoli infatti si collocano in una sorta di limbo normativo perché, pur potendo circolare liberamente su strade pubbliche al pari di auto e moto, non sono soggette a nessuna copertura assicurativa obbligatoria.

Ciò non significa però che il conducente di un monopattino elettrico possa creare danni senza dover risarcire l’avente diritto. Sia che si tratti di una violazione del Codice della Strada, o che si compia un’azione scorretta che crei lesioni a persone o mezzi di loro proprietà, il responsabile dovrà sempre e comunque risarcire il danno arrecato.

Definizione del monopattino elettrico.

Vi è un insieme di caratteristiche che il monopattino deve possedere per essere definito tale e per poter circolare su strada e pertanto, per definizione, il monopattino elettrico è un acceleratore di andatura composto da:

– Una pedana poggia piedi

Due ruote collegate all’estremità della pedana

– un attacco verticale a “T

– un Manubrio con acceleratore e freno.

Oltre a queste peculiarità strutturali, i monopattini elettrici devono rispondere a determinate caratteristiche e devono prevedere:

– Un motore elettrico di potenza nominale non superiore a 500 Watt (0,50 kW)

– l’assenza di posti a sedere per una postura “in piedi”

– un Campanello per le segnalazioni acustiche

– la Marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE (tale documento può essere richiesto dalla Polizia Stradale in caso di dubbi sulla conformità del mezzo)

– le luci bianche o gialle anteriori e luci rosse e catadiottri posteriori per consentire una segnalazione luminosa da mezz’ora dopo il tramonto. In mancanza di questi elementi, il monopattino dovrà essere trasportato a mano.

– il limitatore di velocità a 20 km/h (non più 25 km/h come diceva la precedente normativa) in strada e di massimo 6 km/h nelle aree pedonali

La legge sui monopattini elettrici prevede un limite di circolazione solo su strade urbane con velocità massima non superiore a 20 km/h.

La normativa di riferimento.

Le regole sui monopattini elettrici, sono state introdotte all’articolo 75 della legge n.160/2019 e poi modificate dal decreto Milleproroghe 2020, che avevano fissato le caratteristiche del mezzo, facendolo rientrare nella categoria dei velocipedi, pertanto tale mezzo era accomunabile più a una bicicletta che ad un motorino.

L’art. 1, comma 75 quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva infatti: “I monopattini che rientrano nei limiti di potenza  e  velocità definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di  cui  al  codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L’art. 1, comma 75 quinquiesdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva inoltre: “E’ vietato sostare sul marciapiede,  salvo  che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare  tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando  la  scelta  di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree  possono  essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché’  le  coordinate GPS della loro localizzazione siano  consultabili  pubblicamente  nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è  comunque  consentita  la  sosta  negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.”

E’ stato quindi introdotto per la prima volta il divieto di sosta sui marciapiedi, salvo che negli spazi appositi che dovranno essere adibiti dai Comuni italiani: la violazione di questa norma prevedeva una sanzione pecuniaria da un minimo di 42 euro a un massimo di 168 euro, ai sensi dell’articolo 158 del codice stradale.

Tuttavia questa direttiva comportava però una serie di problematiche relative alla circolazione, in quanto i monopattini elettrici non erano soggetti a:

-Omologazione

-Approvazioni

-Immatricolazione

-Targatura

-Copertura assicurativa

Un primo passo verso una regolamentazione più precisa sui monopattini elettrici è stato introdotto con il decreto infrastrutture DL 121/2021, convertito nella Legge 9 novembre 2021 n.1256,  e per ultimo la L. n.15/2022 (Legge di conversione del Decreto Milleproroghe) in vigore dal 1.03.2022 che hanno apportato alcune novità:

-Riduzione del limite massimo di velocità: da 25 km/h passa a 20 km/h su strada, mentre resta confermato il limite di 6 km/h nelle aree pedonali;

Divieto di sosta sui marciapiedi: la violazione di questa norma prevede una sanzione pecuniaria da un minimo di 42 euro a un massimo di 168 euro, secondo l’articolo 158 del codice stradale;

-Obbligo di frecce e stop per i nuovi monopattini a partire dal 1° luglio 2022. Quelli già in circolazione dovranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2024

Inoltre, secondo la nuova normativa sui monopattini elettrici, verrà applicata la confisca del mezzo nei seguenti casi;

-Mancanza di luci, frecce e/o stop;

-Monopattino “truccato”, ossia nel caso in cui viene alterato il motore per aumentarne la velocità

-Monopattino modificato nella struttura, come nel posizionamento per un posto a sedere

Per quanto riguarda le sanzioni, le nuove regole prevedono l’applicazione del Codice della Strada. Secondo quanto previsto dal titolo VI del C.d.S., l’importo della sanzione può essere scontato del 30% se pagata entro 5 giorni e sarà invece raddoppiato se effettuato dopo 60 giorni..

Le regole che ne disciplinano la guida su strada.

In base alla normativa del 2021 non vi sono attualmente vincoli legati a titoli abilitativi, semplicemente è necessario rispettare un limite di età: la guida è ammessa anche ai minorenni, purché abbiano almeno 14 anni.

Non solo, la legge elenca una serie di comportamenti che il conducente del monopattino elettrico deve mantenere durante la corsa:

-Procedere su una fila unica, mai affiancato a un altro o a più monopattini.

-Avere libero uso di entrambe le mani che dovranno reggere saldamente il manubrio, a eccezione di quando deve essere segnalata una manovra di svolta. È quindi severamente vietato guidare con le mani impegnate.

-Avere piena visuale per guidare il monopattino elettrico in modo regolare.

-Indossare il giubbotto catarifrangente o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, a partire da mezz’ora dopo il tramonto

Inoltre, è vietato trasportare oggetti, persone, animali, trainare o farsi trainare da un altro veicolo.

In merito all’obbligatorietà del casco in caso di guida di monopattino elettrico, la legge si sta adeguando alla maggiore presenza di questi mezzi sulle strade. Infatti, a causa dei frequenti incidenti e infortuni che hanno visto coinvolti i monopattini elettrici, si è ritenuto urgente rivedere alcune norme e adeguare la guida del mezzo a una circolazione urbana più sicura.

Al momento l’uso del casco è normato della legge 160/2019 (articolo 1 c.75): se alla guida del veicolo c’è un minorenne è obbligatorio indossare un casco di protezione idoneo, secondo quanto stabilito nella Circolare del 9 marzo 2020 della Polizia Stradale.

È anche possibile utilizzare caschi provvisti di un’omologazione di qualsiasi tipo, sia essa per ambiti sportivi sia per la strada, come i caschi moto.

Per quanto riguarda il tema “assicurazione monopattino”, esistono ancora dei vuoti legislativi, nonostante le nuove regole per i monopattini elettrici.

Per questo alcune regioni e comuni stanno provando a muoversi in autonomia, introducendo nuovi obblighi: per esempio, a Firenze, l’uso del casco è obbligatorio a prescindere dall’età e in Lombardia si sta valutando l’obbligo di assicurazione e patentino.

Infatti, i monopattini elettrici, proprio perché considerati velocipedi, non richiedono alcuna assicurazione obbligatoria, bollo o tassa di circolazione. Tuttavia, è sempre possibile e anche consigliabile assicurare il proprio monopattino oltre che per la responsabilità verso terzi anche contro eventuali furtiatti vandalici .

Vista l’ampia diffusione di tali mezzi, e considerato che sono principalmente guidati da minori, molti genitori decidono coscienziosamente di stipulare una polizza di responsabilità civile  del capo auto familiare che includa la copertura degli incidenti provocati dal monopattino.

La giurisprudenza,

Visti i recenti cambiamenti normativi, al momento risulta essere scarna, tuttavia vi indico la soluzione di alcuni casi pratici .

Incidente tra monopattino e pedone

Il monopattino elettrico, in base all’articolo 46 del Codice della Strada è a tutti gli effetti un veicolo, ciò significa che il conducente è tenuto ad osservare tutte le regole per i monopattini elettrici con diligenza e prudenza proprie della circolazione su strada. Il conducente, al pari dei guidatori delle auto, deve prevedere le situazioni pericolose e per quanto possibile evitarle.

Nel caso in cui si verifichi uno scontro tra monopattino e pedone, la responsabilità è da attribuire  al conducente del velocipede, tuttavia in determinati casi si può verificare un concorso di colpa qualora sia stato ravvisato un comportamento scorretto o negligente da parte del pedone stesso.

Chi guida un veicolo ha sempre e comunque l’obbligo di ispezionare il percorso e di regolare la sua andatura quando si percorrono strade trafficate. Nel caso in cui si sorpassi un pedone, deve essere effettuata una manovra attenta che tenga in considerazione ampi margini di sicurezza e avvalendosi di segnalatori acustici per comunicare l’imminente passaggio del mezzo.

L’attraversamento del pedone, per quanto possa essere effettuato in modo improvviso, non è mai considerato un evento imprevedibile, quindi il conducente ha la responsabilità di prevedere in anticipo le possibili condotte imprudenti tenute dagli altri utenti. L’incidente è colpa dell’investitore anche quando il passante cambia improvvisamente direzione, soprattutto quando questo accade in prossimità di marciapiedi, incroci e parchi urbani, dove è ovvio che bisogna prestare maggiore attenzione e prudenza.

La colpa della collisione può essere esclusivamente a carico del pedone solo quando ha tenuto una condotta colposa che ha reso impossibile evitare lo scontro.

In questa casistica rientra l’attraversamento della strada, al di fuori delle strisce, in condizioni di scarsa visibilità o in evidente stato di ebrezza e incoscienza.

Si può ipotizzare un concorso di colpa anche quando viene riscontrato un transito sulla carreggiata effettuato distrattamente, quando ad esempio il pedone è impegnato ad utilizzare uno smartphone mentre passeggia.

Incidente tra monopattino e auto

Entrambi i conducenti sono tenuti a rispettare il codice della strada, con tutte le sue regole sulle precedenze, sui semafori, gli stop, i divieti di transito, i sensi unici, ecc.

Il monopattino elettrico può circolare sia nelle aree pedonali, non superando la velocità massima di 6 km/h, e anche sulla carreggiata, non superando i 20 km/h.

A prescindere dal luogo in cui si verifichi l’incidente, se il mezzo elettrico non è assicurato e provoca dei danni ad un auto, è il proprietario del monopattino a dover risarcire il danneggiato di tasca propria, attingendo dalle proprie finanze personali.

Questo è vero sia che si provochino danni materiali all’automobile, sia che l’incidente abbia creato dei traumi al guidatore stesso.

Siccome per guidare questo mezzo non c’è bisogno di aver raggiunto la maggiore età, nel caso in cui nello scontro si sia verificato a causa delle azioni di un minorenne, saranno i genitori a rispondere di tale evento sul piano economico.

Incidente in monopattino provocato da una buca stradale

Nel caso in cui il conducente di un monopattino subisca delle lesioni provocate dalla caduta dal mezzo a causa di una di una buca sul manto stradale o per dissesti, è responsabilità dell’ente proprietario della strada risarcire i danni. In base all’articolo 2051 del Codice Civile, l’amministrazione è sempre responsabile dei danni che provoca a terzi per l’approssimativo mantenimento della cosa in custodia, in questo caso la strada. Se il Comune vuole liberarsi degli obblighi legati a un incidente avvenuto su una carreggiata di sua competenza, deve essere in grado di dimostrare che l’evento si è verificato a causa del comportamento scorretto del conducente o che si tratta di un caso fortuito e inevitabile.

La Suprema Corte di Cassazione, in merito alla sentenza n.6034 del 2018, ha tenuto a specificare che il Comune deve sempre risarcire il danneggiato, se l’incidente si è verificato a causa della negligente manutenzione del manto stradale.

Questo è quanto mai vero quando il conducente del monopattino cade dal mezzo per la presenza di buche, oppure perché scivola sul pietrisco con assenza di segnalazione di pericolo, provocandosi ferite e traumi. Ciò però non vuol dire necessariamente che ogni volta che si verifica una caduta e il guidatore subisce delle lesioni, il Comune sarà sempre tenuto a risarcire per l’accaduto. In questi casi è compito dell’avente diritto dimostrare che c’è un nesso causale tra la propria caduta e lo stato di manutenzione del percorso. A prescindere dal fatto che si parli di una tratto evidentemente pericoloso o danneggiato, non è scontato che in quel determinato punto si debbano per forza verificare degli incidenti, va sempre dimostrato.

Per evitare di liquidare, o comunque per ridurre l’entità della liquidazione, è compito dell’ente proprietario, nel caso in cui si intenti un concorso di colpa, dimostrare che l’evento non era inevitabile, ma che piuttosto si è verificato a causa di un comportamento negligente tenuto da parte del conducente del monopattino. http://vizzone.it/