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L’inapplicabilità dell’art. 141 C.d.A. in favore degli aventi diritto del trasportato deceduto, che agiscono per un DANNO JURE PROPRIO, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e passiva della Compagnia Assicuratrice del vettore

Il Caso

Un ragazzo trasportato su un veicolo assicurato con la Compagnia Alfa muore in seguito alle gravissime lesioni riportate in un sinistro stradale provocato da altro veicolo che sopraggiungendo ad alta velocità tampona il veicolo antecedente che procedeva regolarmente, sul quale si trovava il ragazzo.

Il padre del ragazzo deceduto, ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private e dell’Accordo C.T.T. – Convenzione Terzi Trasportati, ricorre davanti al Tribunale proponendo ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. chiedendo l’accertamento e quantificazione del danno iure proprio consistito in un “Disturbo depressivo cronico, secondario a lutto persistente complicato”.

Si costituiva, la Compagnia Alfa eccependo l’inapplicabilità dell’art. 141 C.d.A. in favore dell’avente diritto del trasportato deceduto, che ha agito iure proprio con conseguente carenza di legittimazione attiva del ricorrente e passiva della Compagnia Alfa. È stato rilevato un ulteriore motivo di esclusione dell’applicazione dell’art 141 C.d.A. stante la responsabilità esclusiva del terzo veicolo tamponante (caso fortuito). Inoltre la Compagnia Alfa ha rilevato l’improponibilità della consulenza tecnica ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c. non potendoci essere, alcuna conciliazione, perché presupposto della stessa non era soltanto la quantificazione dei danni, ma anche e soprattutto l’accertamento della normativa applicabile.

In merito alla inapplicabilità dell’art. 141 C.d.A., è stato rilevato che gli eredi del terzo trasportato non sono legittimati ad esercitare, in relazione a danni subiti iure proprio, l’azione diretta ex art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), essendo questa riservata al terzo trasportato.

Sul punto è stato richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14388 del 27.05.2019, che haesclusola legittimazione ad agire, ex art. 141 C.d.A., degli eredi del trasportato su di un veicolo, deceduto a seguito di un incidente, per i danni subiti jure proprio, rilevando che: “… è da escludere anzitutto che la lettera della legge consenta l’estensione del suo campo di applicazione a danneggiati diversi dal terzo trasportato: oltre al significato proprio del termine, appare non superabile il ripetuto riferimento al “veicolo a bordo del quale (il danneggiato) si trovava al momento del sinistro”. “Ma è anche da escludere che la norma sia suscettibile di applicazione analogica. La portata certamente innovativa della norma – ancorchè apprezzabile, come detto, non con riferimento al fondamento della responsabilità, ma sul piano degli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto (il terzo trasportato) cui è attribuito il potere di azione diretta ai fini del risarcimento del danno – conferisce alla stessa carattere eccezionale, che osta ad una sua applicazione analogica a casi non espressamente previsti. In tal senso si è del resto già espressa questa Corte rilevando, secondo indirizzo cui si intende qui dare continuità, che l’estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell’art. 14 prel., in quanto l’art. 141 Cod. Ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall’accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all’applicabilità in via analogica (Cass. 08/02/2019, n. 3729)”.

Nello stesso senso, è stata richiamata, la sentenza n. 1748 del 30.04.2019 del Tribunale Catania che nel decidere un caso del tutto analogo a quello oggetto del giudizio (azione ex art 141 C.d.A. promossa dagli eredi di una persona deceduta in un sinistro stradale, i quali agivano in giudizio per far valere il diritto autonomo al risarcimento per le sofferenze e i patimenti da loro sofferti a seguito della morte del figlio c.d. danno iure proprio), recependo quanto espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 08.02.2019 n. 3729), così ha deciso: “Considerata la natura eccezionale e speciale dell’azione diretta ex arat. 141 cit, riferentesi all’univoca posizione del terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno, da questi patito, in conseguenza di un sinistro stradale, di tal guisa che le lesioni a valori della persona in capo a soggetti diversi, discendenti dal medesimo sinistro, vanno azionate con l’ordinario rimedio dell’azione ex art. 144 cod.ass. cit. in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2054 c.c.”

In definitiva, gli eredi-congiunti del trasportato dovranno attivare il rimedio ordinario previsto dall’art. 144 cod. ass.: azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile (il che non è detto che coincida con l’assicuratore del veicolo sul quale si trovava il trasportato deceduto).

Se infatti il conducente del veicolo sul quale viaggiava il trasportato-deceduto avesse a risultare totalmente estraneo ad ogni responsabilità, gli eredi di quest’ultimo dovranno rivolgersi (ex. 144 cod. ass.) all’altro (o agli altri) soggetti coinvolti nel sinistro. Si dovrà dunque sempre orientare la eventuale iniziativa giudiziaria nei riguardi dell’assicuratore del responsabile civile o del corresponsabile (per il combinato disposto del 144 cod. ass., 2054 c.c e 2055 c.c.).

La questione applicativa del 141 cod. ass. merita un ulteriore approfondimento anche per quanto riguarda la esimente (caso fortuito) che inibisce la applicazione (anche nella versione “classica” delle lesioni occorse al trasportato) della predetta disciplina.

La norma in questione infatti stabilisce che l’azione diretta del terzo trasportato (nei riguardi dell’assicuratore del veicolo sul quale questi era a bordo al momento del sinistro) è sempre consentita fatto salvo il caso in cui il sinistro sia cagionato da caso fortuito.

Sulla portata e sulla rilevanza del caso fortuito la giurisprudenza ha offerto interpretazioni contraddittorie e ondivaghe, ma recentemente si è attestata su posizioni molto chiare: nel concetto del caso fortuito debbono farsi rientrare (oltre agli eventi naturali) anche le condotte di soggetti terzi (Cass. 13.02.2019 n. 4147).

Pertanto, se il conducente del veicolo sul quale si trova a bordo il trasportato-lesionato è esente da ogni colpa nella causazione del sinistro, non potrà essere coinvolto nella procedura risarcimento diretto ex. 141 cod. ass.

Dunque il caso fortuito (esimente) di cui all’art. 141 cod. ass. può essere rappresentato anche dalla totale responsabilità del veicolo antagonista rispetto a quello sul quale si trova il trasportato danneggiato.

In una situazione di corresponsabilità invece la assicurazione del vettore risponde dei danni subiti dal trasportato di quest’ultimo ed a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (nel senso che il grado di ripartizione delle colpe tra i vari soggetti coinvolti nell’incidente non riguarda il trasportato che potrà richiedere l’intera posta risarcitoria all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava a condizione, tuttavia, che questi abbia comunque una quota -anche minima- di responsabilità).

Alla luce di quanto esposto la Compagnia Alfa chiedeva che venisse dichiarata l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 141 C.d.A. in quanto il ricorrente aveva agito jure proprio, e pertanto vi era carenza di legittimazione attiva del ricorrente e quindi passiva della Compagnia Alfa, e comunque il conducente del veicolo sul quale si trova a bordo il trasportato-lesionato era  esente da ogni colpa nella causazione del sinistro, come comprovato negli accertamenti penali eseguiti. http://vizzone.it