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“Targa Prova”: prevista solo per consentire la circolazione di veicoli privi di targa.

Con la recentissima sentenza del 20 Luglio 2022, n. 14429/22 il G.d.P. di Roma ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della compagnia garante la Targa Prova.

Nel caso in esame l’attrice ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa garante la r.c.a. della targa prova apposta su una vettura intestata ad un’azienda, condotta da una signora che investiva l’attrice in qualità di pedone.

Nel corso del giudizio emergeva, anche attraverso il numero della carta di circolazione indicata nel verbale del sinistro stradale, che il veicolo di proprietà aziendale risultava essere targato ma che tale veicolo era privo di copertura assicurativa essendo la polizza assicurativa scaduta. Il veicolo era condotto da persona che mai aveva conseguito la patente di guida.

L’utilizzo della targa prova è connesso ad esigenze di prove tecniche, sperimentali e costruttive, dimostrazioni, trasferimenti, ragioni di vendita e di allestimento. Ne possono usufruire, installandola su veicoli a motore e su rimorchi:  -Produttori di veicoli a motore e di rimorchi;-Rappresentanti, concessionari, agenti, commissionari di vendita, commercianti;-Istituti universitari ed enti pubblici o privati che, nell’esercizio delle loro attività, svolgano sperimentazioni su veicoli; -Proprietari e dipendenti di officine di riparazione e trasformazione; -Produttori di pneumatici;-Carrozzieri;-Produttori di sistemi e di equipaggiamenti di veicoli a motore, che prevedano l’aggiornamento della carta di circolazione;-Aziende che si occupano di trasferire su strada veicoli non immatricolati, per tragitti non superiori ai 100 km.

 È fondamentale ricordare come l’autorizzazione debba essere intestata ad una persona specifica: a bordo del mezzo dovrà essere sempre presente il titolare del documento o una persona terza, provvista di delega, che abbia con questi un rapporto di collaborazione funzionale (che dovrà essere provato da una documentazione idonea).

Questo significa, quindi, che la targa potrà essere trasferita da veicolo a veicolo, sempre unitamente alla relativa autorizzazione.

Cn la recente sentenza del 22 febbraio 2016 del Tribunale civile di Vicenza: “Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa prova e se lo fa, degli eventuali danni derivanti dalla circolazione risponderà l’assicuratore del veicolo e non quello della targa prova”.

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza del 25.8.2020 n. 17665 ha stabilito che:
a) la targa “prova” può essere legittimamente utilizzata solo su veicoli ancora privi di immatricolazione, e quindi di targa;

b) se apposta su un veicolo già targato, è utilizzata in modo illegittimo;
c) se un veicolo già targato ma circolante con targa “prova” causa un sinistro, tenuto al risarcimento della vittima è l’assicuratore R.C.A. del veicolo, non l’assicuratore R.C.A. della targa “prova”;

d) se il veicolo era privo di assicurazione R.C.A. “ordinaria”, la vittima dev’essere indennizzata dall’impresa designata per conto del Fondo di garanzia, che ovviamente avrà regresso nei confronti del responsabile civile.

Si tratta di una decisione che pone fine alle incertezze che da tempo si agitavano in questa materia:  la targa “prova” non può essere utilizzata su veicoli già targati e dotati di carta di circolazione.
La targa “prova”, infatti, è prevista dalla legge al solo fine di consentire la circolazione di veicoli non ancora immatricolati, e quindi privi di targa e carta circolazione. http://vizzone.it/2022