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Il CASO: POLIZZA DECENNALE POSTUMA – la legittimazione e il diritto all’indennizzo – differenza tra assicurato e beneficiario.

Il Fallimento della Società Alfa s.r.l. – conveniva davanti al Tribunale di Roma, la Compagnia assicurativa Beta S.p.a. per ivi sentire accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, del pagamento eseguito dalla Compagnia assicurativa per € 100.000/00, in virtù della Polizza Decennale Postuma, per danni diretti all’opera stipulata per l’immobile sito in Roma, Via Mario Rossi n.10 in favore del Condominio Via Mario Rossi, per l’effetto condannare la Compagnia assicurativa Beta S.p.a. al pagamento in favore della curatela della somma pari ad € 100.000/00 oltre interessi.

Si costituiva la Compagnia assicurativa Beta S.p.a. chiedendo in via preliminare il rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva del Fallimento della Società Alfa S.r.l. perché la polizza Polizza Decennale Postuma cui lo stesso faceva riferimento era stata stipulata dalla Società Alfa S.r.l. nella qualità diContraente per conto dell’Assicurato Condominio,con vittoria di spese.

Inoltre la Compagnia Assicuratrice chiedeva in via principale il rigetto della domanda stante l’inesistenza della lesione della par condicio creditorum, trattandosi di un pagamento effettuato non sulla base di un contratto assicurazione della responsabilità civile, ma di contratto di assicurazione danni stipulato a favore del terzo; in ogni caso, per la non creduta ipotesi in cui la domanda del Fallimento fosse ritenuta fondata, la Compagnia assicurativa chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del Condominio perché restituisse quanto incassato in esecuzione della liquidazione del danno con condanna alle spese di lite.

Sulla richiesta della Compagnia assicurativa il Giudice con decreto confermava la prima udienza al fine di decidere in contraddittorio sulla richiesta della Compagnia assicurativa di chiamare in causa il Condominio all’esito della quale si riservava. Con ordinanza il Giudice rigettava, per ragioni di economia processuale, la richiesta avanzata dalla Compagnia assicurativa di chiamare in causa il Condominio e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.

Il Giudice, ritenuta la causa definibile con i documenti presenti, rinviava per la precisazione delle conclusioni, all’esito delle quale il giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.

In sede di comparsa conclusionale la Compagnia assicurativa insisteva in tutte le eccezioni sollevate, che sono state recepite in pieno del Giudice, infatti nella parte motiva si legge: “Nel merito la domanda proposta dalla Curatela è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.

Ed invero deve osservarsi che la “polizza assicurativa decennale postuma per danni diretti all’immobile”, dalla quale trae origine il pagamento dell’indennizzo di € 100.000/00 che la curatela odierna attrice ritiene “inefficace ex art. 44 L.F.”, è stata stipulata dalla società in bonis quale imprenditore costruttore dell’immobile sito in Roma, “[l]località xxxx”, alla “Via xxxx ” sia per “danni all’immobile” sia per “responsabilità civile verso terzi” e, come reso altresì palese dal contenuto delle “condizioni di polizza” allegate al contratto, rientra nella previsione normativa di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 122/05 e all’art. 1669 c.c., essendo volta “a beneficio dell’acquirente” alla “copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui [il costruttore è] tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.

Del tutto conformemente al dettato della legge, le “condizioni di polizza” prevedono, infatti, quanto alla “Sezione A – Danni all’Immobile”, che la “Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato … ad indennizzare all’Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all’immobile assicurato” (art. 1), con “pagamento … effettuato all’Assicurato” e da quest’ultimo quietanzato, e, con riguardo alla “Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi”, che la “Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato … di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi … in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A” ed “assume … la gestione delle vertenze … a nome dell’Assicurato”; il medesimo documento contrattuale dà poi atto che “le parti attribuiscono convenzionalmente” alle “seguenti denominazioni … il significato di seguito precisato: Assicurato/Beneficiario: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione in proporzione alla quota di proprietà ovvero l’acquirente vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma”, “Assicurazione: il contratto di assicurazione”, “Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione cioè il costruttore”, “Costruttore: imprenditore o cooperativa edilizia”, “Immobile: l’immobile costruito ovvero l’intero  edificio di cui le quote di proprietà degli assicurati sono parte”, “Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta in caso di sinistro dalla società da ripartire tra gli assicurati in base alle rispettive quote di proprietà dell’intero immobile”, “Quota di proprietà: l’immobile o porzione dell’immobile descritti ed individuati nell’atto di proprietà rogitato ed intestato al singolo assicurato” e “Società: l’impresa assicuratrice”, cui consegue la chiara volontà delle parti di scindere la posizione dell’assicurato, il quale rimane estraneo alla formazione del contratto ma  trae dal medesimo il diritto al pagamento dell’indennità, da quella del contraente che stipula l’assicurazione e assume l’obbligo di pagamento del premio pattuito con l’assicuratore.

La “polizza” in oggetto deve, dunque, correttamente qualificarsi come “assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta” (art. 1891 c.c.) ed integra una vicenda negoziale “sui generis” di contratto a favore di terzo, alla quale si applicano tanto le norme proprie dell’istituto ex art. 1411 e ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo, con la conseguenza che il diritto all’indennizzo rientra nel patrimonio  dell’Assicurato/Beneficiario e non del Contraente e quest’ultimo non può far valere i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell’assicuratore se non per effetto del consenso espresso dell’assicurato.

Così ricostruita la fattispecie negoziale per cui è causa, è allora evidente che – contrariamene a quanto sostenuto dalla curatela attrice – non sussiste la “lesione della par condicio creditorum” per non avere il “danneggiato … azione diretta nei confronti dell’assicuratore” e per dover “far valere il [suo] credito nel passivo del Fallimento” (pag. 2 dell’atto di citazione), non vertendosi in alcuna ipotesi di “fallimento dell’assicurato” (pag. 2 dell’atto di citazione), e che il “pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa … dopo la dichiarazione di Fallimento” non “ha prodotto l’effetto di sottrarre alla curatela il credito dalla stessa vantato verso l’assicuratore” (pag. 3 dell’atto di citazione), non essendo la Società Alfa  s.r.l., di poi fallita, beneficiaria dell’assicurazione stipulata con la Compagnia Assicurative Beta S.p.a. e non avendo pertanto acquisito alcun diritto a pretendere la corresponsione dell’indennizzo in caso di verificazione del sinistro, diritto quest’ultimo appartenente legalmente ad un terzo ovvero “l’acquirente …persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma” di cui alle “condizioni di polizza” sottoscritte in data 29/9/2009. 

Nè rilevano la deduzione di parte attrice secondo cui “è la stessa Controparte a non essersi attenuta a quelle che sarebbero, a suo dire, le previsioni contrattuali, posto che i proprietari degli immobili danneggiati non sono stati i beneficiari dei pagamenti”, avendo “[l]’Assicuratore … effettuato il pagamento in favore del Condominio, il quale non può in nessun modo essere considerato proprietario degli immobili e né il beneficiario della polizza” (pag. 3 della memoria ex art. 183, co. 6 n.1 c.p.c. del 12/3/2020), posto che eventuali contestazioni inerenti il pagamento dell’indennizzo non competono al contraente ma esclusivamente al terzo beneficiario-assicurato che acquista i diritti derivanti dal contratto, e l’eccezione di “non opponibil[ità] al Fallimento” delle “condizioni di polizza” in quanto “documento … privo di data” e “sottoscritto solamente in ultima pagina” (pag. 3 della memoria ex art. 183, co. 6 n.1 c.p.c. del 12/3/2020), atteso per un verso che la “scheda di polizza” del 29/9/2009 prodotta dalla stessa parte attrice reca l’espressa menzione della “consegn[a] unitamente” alla predetta “anche [del]le condizioni di polizza”, che pertanto appaiono chiaramente ed inequivocabilmente sottoscritte in pari data, e per altro verso che per accordo delle parti “l’assicurazione … è … regolata” dalla “Scheda di Polizza”, dalle “Condizioni Generali di Assicurazione”, “Sezione A” e “Sezione B”, dalle “Norme comuni per le sezioni A e B” e dalle “Condizioni Aggiuntive rese operanti”, con la conseguenza che il documento denominato “condizioni di polizza” costituisce parte integrante del testo contrattuale e l’eventuale mancanza di data certa finirebbe per “travolgere” l’intero rapporto contrattuale assicurativo a danno della stessa curatela che ha inteso agire in giudizio per accertare l’inefficacia del pagamento dell’indennizzo effettuato dalla compagnia assicurativa proprio in ragione dell’assicurazione de qua.

Deve pertanto escludersi che il pagamento in questione rientri nella previsione normativa di cui all’art. 44 l.f. e come tale sia sanzionabile di inefficacia!”. Sentenza Tribunale civile di Roma sezione Fallimentare anno 2022 http://vizzone.it/