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FURTO D’AUTO: IL REPORT DELL’IMPIANTO SATELLITARE NON È SUFFICIENTE, IN ASSENZA DI ULTERIORI ELEMENTI, A PROVARE IL FURTO.

Per quanto attiene alla valenza del report dell’impianto satellitare in ordine alla prova del furto, va osservato (…) come essi localizzano l’impianto satellitare ed il suo funzionamento, ma non offrono la certezza che esso fosse effettivamente installato sul veicolo al momento del furto. (…). E’ quindi da escludere che la prova del furto possa essere desunta, in assenza di ulteriori elementi come nel caso di specie, da tale report.” (Corte di Appello di Roma Sentenza n.1471/2023, R.G.n. 3674/2018, Pubblicata il 28.02.2023).

La succitata pronuncia della Corte di Appello di Roma fornisce l’occasione per trattare un argomento molto interessante, ovvero, quale sia il valore probatorio dei dati provenienti dal GPS installato sull’autovettura asseritamene oggetto di furto.

LA VICENDA

Nel caso di specie, un soggetto, che per comodità chiameremo Caio, ha convenuto in giudizio la sua assicurazione per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell’indennità prevista per il furto dell’autovettura assicurata.

Caio asseriva di aver subito il furto della propria autovettura avvenuto all’esterno del ristorante ove si era recato per una cena con glia amici, allegando a sostegno di quanto da lui affermato le testimonianze dei suoi commensali nonché il riepilogo delle risultanze del GPS istallato sull’automobile in cui vi erano riportati gli spostamenti da essa effettuati.

Costituitasi in giudizio la compagnia assicurativa eccepiva la mancanza della prova del furto adducendo ad ausilio delle proprie doglianze la circostanza, provata tramite dichiarazione giurata di un agente delle dogane del Marocco, che il quadriciclo in questione in data antecedente alla querela di furto aveva oltrepassato la frontiera marocchina, nonché che per via di un sinistro precedente all’ipotetico furto, l’impianto satellitare istallato sull’autoveicolo era stato rimosso per essere riparato.

LA DECISIONE

L’Ecc.ma Corte adita riesaminata l’istruttoria effettuata nel primo giudizio e pronunciandosi sulle doglianze spiegate dalle parti, ha così deciso “1) rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado;(…).”

LA MOTIVAZIONE

La decisione sopra richiamata è sorretta dalle seguenti motivazioni:  “Infine per quanto attiene alla valenza del report dell’impianto satellitare in ordine alla prova del furto, ritenuta dall’appellante in quanto corrispondente a quanto risulta dalla denuncia di furto, va osservato come condivisibilmente il giudice di primo grado ha rilevato come essi localizzano l’impianto satellitare ed il suo funzionamento, ma non offrono la certezza che esso fosse effettivamente installato sul veicolo al momento del furto. Infatti tale dispositivo elettronico può essere, da un esperto del settore, agevolmente e in breve tempo disinstallato dall’autovettura su cui è installato e installato su un altro veicolo, senza che la sede operativa di sorveglianza sia in grado di averne contezza. Inoltre, se l’antenna GPS dell’impianto satellitare viene manomessa, la data GPS non viene più aggiornata. E’ quindi da escludere che la prova del furto possa essere desunta, in assenza di ulteriori elementi come nel caso di specie, da tale report. E questo a prescindere dalla questione relativa al fatto che durante la riparazione fosse stato disinstallato.”.

CONCLUSIONI

In conclusione per attribuire valore probatorio, al report dell’impianto GPS istallato sull’autovettura di cui si asserisce il furto bisogna preliminarmente dimostrarne il corretto funzionamento e in secondo luogo dimostrare che al momento del furto era istallato sull’autovettura. http://vizzone.it