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Revoca dell’assegno di divorzio

In questi giorni sentiamo spesso parlare della nuova legge sul divorzio (vedi: http://www.vizzone.it/2019/05/15/assegno-di-divorzio-ultime-novita/), ma quando è possibile richiedere la revoca dell’assegno di divorzio?

L’assegno di divorzio può essere revocato nel momento in cui vengono meno i presupposti per la sua conservazione.

Fatti salvi i casi in cui la revoca avviene automaticamente, come per la celebrazione di nuove nozze da parte del beneficiario, in tutti gli altri casi il soggetto obbligato che intenda agire per ottenere la revoca dell’assegno di divorzio, deve dimostrare che sussistono giustificati motivi a supporto della sua domanda.

La nuova legge di riforma sul divorzio ha poi introdotto l’ulteriore ipotesi di revoca automatica dell’assegno corrisposto a favore dell’ex coniuge in caso di unione civile o stabile convivenza con un’altra persona e, una volta venuto meno, l’obbligo di corresponsione non risorgerebbe neppure a seguito della cessazione della nuova relazione.

Quali sono i giustificati motivi oggettivi che possono condurre alla revoca?

Una delle ipotesi più frequenti di revoca dell’assegno di divorzio consiste nel mutamento delle condizioni economiche di una delle parti. In particolare, è possibile richiedere la revisione dell’assegno divorzile in caso di sopravvenuto cambiamento delle condizioni economiche idoneo a mutare l’assetto patrimoniale preesistente e in base al quale era stato emanato dal Giudice il provvedimento di condanna alla corresponsione dell’assegno di divorzio in favore dell’ex (Cassazione civile sez. I, 21/01/2014, n.1165).

Per esempio, qualora la beneficiaria di suddetta prestazione dovesse risultare beneficiaria, a seguito della pronuncia di divorzio, di una cospicua eredità ovvero dovesse accedere a emolumenti pensionistici in precedenza assenti, la domanda di revoca dell’assegno presentata dall’ex coniuge obbligato dovrebbe essere accolta. Infatti, il riconoscimento dell’assegno divorzile si tradurrebbe in un mero surplus reddituale non dovuto (Tribunale Spoleto, 14/03/2018, n.2846).

Ancora, pensiamo alle ipotesi di perdita del posto di lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro, considerati dalla Corte di Cassazione come giustificati motivi sopravvenuti di riduzione o soppressione dell’assegno, anche se l’alterazione dell’equilibrio economico delle parti rispetto alla pronuncia di divorzio dipende da una libera scelta dell’obbligato che opti per un part-time o accetti un lavoro a tempo determinato (Cass. civile sentenza n. 5378/2006).

Anche la pensione è stata definita dagli ermellini come un evento destinato a verificarsi nella vita dell’ex coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno e idoneo a mutare in peggio le condizioni economiche di quest’ultimo. Per tale ragione la pensione deve essere ricondotta tra le circostanze sopravvenute che consistono giustificato motivo in base al quale richiedere la riduzione o la revoca dell’assegno di divorzio (Cass. civile, sentenza n. 8754/2011).

Un altro giustificato motivo sopravvenuto consiste nella nascita di un figlio del soggetto obbligato all’assegno. Con sentenza n. 2959 del 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che la nascita ed il mantenimento di un nuovo figlio nato da una successiva relazione, con conseguente diminuzione dei redditi del soggetto obbligato, possono giustificare la revoca dell’assegno divorzile in favore della ex moglie.

La revoca poi può essere richiesta anche quando le condizioni economiche delle parti non sono mutate! In particolare, a seguito dei nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di divorzio (vedi: http://www.vizzone.it/2019/05/15/assegno-di-divorzio-ultime-novita/), deve essere accolto il ricorso per la riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto all’ex coniuge il diritto ad un ingente assegno divorzile, essendo intervenute nelle more del giudizio le due sentenze della Corte di Cassazione n. 11504/2017 e 15481/2017: il mutato orientamento in tema di individuazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, in considerazione dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge, può determinare, sulla base di sopraggiunte valutazioni e motivazioni, la revoca dell’assegno divorzile, nel caso di specie statuita non già a decorrere dalla domanda, ma dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio (Corte appello Milano sez. V, 16/11/2017, n.4793).

Ovviamente, a seguito della richiesta di revoca dell’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge obbligato, il Giudice è tenuto a verificare se la parte beneficiaria abbia conseguito l’autosufficienza economica, secondo i criteri offerti da Cass. 11504/17, alla stregua delle allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente, e tenuto conto delle difese dell’altra parte (Cassazione civile sez. I, 22/06/2017, n.15481).

Avv. Domenico Vizzone

Tel: 06.50931195