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Chiunque intenda agire in giudizio per richiedere il risarcimento dei danni derivante dalla circolazione stradale deve previamente provare la sua qualità di proprietario del bene

Con la sentenza n.526/19 che segue, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni derivante da circolazione stradale, il Giudice di Pace di Tivoli, ha ribadito un principio fondamentale secondo il quale, il soggetto agente deve dare prova della sua qualità di proprietario del bene, depositando copia della carta di circolazione o certificato PRA.

Così il Giudicante si è pronunciato sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva: “La parte attrice non ha provato la qualità di proprietario o diverso titolo legittimante il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito dal veicolo tg. —– nel sinistro de quo. L’eccezione è stata espressamente formulata dalla difesa X. La questione, comunque, è rilevabile d’ufficio in ogni stato in ogni stato e grado del processo. Dalla disamina degli atti di causa si evince che oltre alla mera dichiarazione della proprietà di detto veicolo effettuata in citazione non è stato depositato in atti alcun documento che attesti la titolarità del diritto fatto valere, né copia della carta di circolazione, neppure certificato PRA.”

Aggiunge il Giudicante: “Atteso che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c. sul soggetto che propone la stessa, la domanda viene rigettata in quanto la parte non ha fornito la prova di ciò.

Come chiarito dalla pronuncia delle SS.UU. della Cassazione Civ., Sentenza n. 2951/2016 è onere dell’attore provare la riconducibilità del diritto azionato alIa sua persona, ovvero l’effettiva titolarità attiva del diritto, prova può essere fornita: ” … in positivo dall’attore …”. Sebbene la stessa Corte attenui tale principio ammettendo: ” … ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest’ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Nel caso esaminato, tale titolarità è stata espressamente contestata dalla difesa X in assenza di difese incompatibili, pertanto la domanda è rigettata per assenza

di prova sulla titolarità del diritto fatto valere”.

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