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Il pedone ha sempre ragione, o quasi. Il conducente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.

Questo il principio recentemente ribadito in materia di circolazione stradale dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. 4^ penale, sent. n. 34406/19, depositata in data 29.07.2019.

Si legge, infatti, che: “In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 – dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 – dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 26999701) tanto che “l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017 – dep. 23/05/2017, Luciano, Rv. 27017601)”.

Infatti, ciò che rileva è proprio la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima, ma anche la possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento.

Secondo la Corte di Cassazione penale, dunque, è possibile ravvisare una responsabilità penale per lesioni od omicidio stradale allorquando, a prescindere dal comportamento imprudente della vittima, il conducente abbia violato le regole cautelari di condotta dettate dal Codice della strada, che gli impongono di regolare la velocità del veicolo, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e della circolazione stradale.

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